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Il randagismo è un fenomeno deteriore, una problematica sociale da prevenire e risolvere, ma non è consentito a nessuno di farlo mediante trattamenti contrari al senso umano e al rispetto dovuto agli animali domestici che, come il cane, vivono da millenni uno speciale rapporto simbiotico con l’uomo. Privare i cani randagi del cibo somministrato da occasionali fornitori della strada equivale a ridurli alla fame, ….. fonte:TAR Molise sez. I 17/9/2013 n. 527 Ins.to il 9 ott 2013 da arial

È illegittima l’ordinanza sindacale con la quale è stato vietato a tutti di somministrare cibo ai cani randagi nella città; appare evidente che la normativa in materia, contenuta nella legge 14.8.1991, n. 281, recante norme quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, rechi in sè una robusta tutela degli animali addomesticabili viventi in ambiente antropizzato, ivi compresi i cani randagi. Il randagismo è un fenomeno deteriore, una problematica sociale da prevenire e risolvere, ma non è consentito a nessuno di farlo mediante trattamenti contrari al senso umano e al rispetto dovuto agli animali domestici che, come il cane, vivono da millenni uno speciale rapporto simbiotico con l’uomo. Privare i cani randagi del cibo somministrato da occasionali fornitori della strada equivale a ridurli alla fame, a costringerli a rovistare tra i rifiuti o, addirittura, a diventare aggressivi per procurarsi cibo e questo – che sarebbe poi l’effetto ultimo dell’ordinanza sindacale impugnata, salvo che non si voglia attribuire ad essa la velleitaria finalità d’indurre la popolazione canina a trasmigrare verso aree più fornite di cibo – rappresenterebbe un trattamento crudele di detti animali, non conforme a legge. Anche a prescindere dalla valutazione dei presupposti e dei limiti del potere esercitato, l’ordinanza impugnata impone soluzioni sproporzionate e manifestamente illogiche al problema del randagismo, che può e deve essere affrontato mediante gli strumenti consentiti dalla legge (sterilizzazioni veterinarie, ricovero di animali in strutture protette, campagna di adozioni et similia).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 406 del 2008, proposto da Lega Molisana per la Difesa del Cane, Ente Molisano Protezione Animali e Associazione Volontaria Amici dei Randagi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Colalillo e Stefano Scarano, con elezione di domicilio in Campobasso, via Umberto I n. 43,

contro

Comune di Campobasso, in persona del Sindaco p. t., anche nella qualità di ufficiale di governo, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Calise, con domicilio eletto in Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II n. 29,

per l’annullamento

dei seguenti atti: 1)l’ordinanza sindacale n. 180 datata 28.10.2008, con la quale è stato disposto che non sia più somministrato cibo ai cani randagi in tutta la città di Campobasso; 2)gli atti connessi, precedenti e consequenziali, ivi compresi i provvedimenti integrativi, rettificativi o modificativi;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché le successive due memorie dei ricorrenti;

Visti l’atto di costituzione e la memoria dell’Amministrazione comunale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 luglio 2013 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – I ricorrenti sono enti e associazioni che si occupano della protezione degli animali, in particolare del cane e insorgono avverso il Comune di Campobasso, per impugnare i seguenti atti: 1)l’ordinanza sindacale n. 180 datata 28.10.2008, con la quale è stato disposto che non sia più somministrato cibo ai cani randagi in tutta la città di Campobasso; 2)gli atti connessi, precedenti e consequenziali, ivi compresi i provvedimenti integrativi, rettificativi o modificativi. I ricorrenti deducono i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della legge n. 281/1991 e della L.R. n. 7/2005, violazione dell’art.54 del D.Lgs. n. 267/2000, violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990, violazione dei regolamenti di esecuzione della L.R. n. 7/2005, violazione del regolamento comunale per la tutela degli animali, difetto e insufficienza di motivazione, errata presupposizione dei fatti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, eccesso di potere sotto ulteriori profili.

Con due successive memorie, i ricorrenti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni.

L’Amministrazione comunale intimata si costituisce, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Ne chiede la reiezione.

Con ordinanza collegiale del 28.1.2009, questa Sezione accoglie la domanda cautelare dei ricorrenti.

All’udienza del 28 marzo 2013, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato.

III – I ricorrenti – come già rilevato – sono enti e associazioni intesi a occuparsi della protezione degli animali, in particolare del cane, ed essi insorgono avverso il Comune di Campobasso, per impugnare l’ordinanza sindacale datata 28.10.2008, con la quale è stato vietato a tutti di somministrare cibo ai cani randagi nella città di Campobasso.

A tenore della legge 14 agosto 1991 n. 281, recante norme quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, <> (art. 1). <> (art. 2 comma secondo). <> (art. 2 comma terzo). <> (art. 2 comma quarto). <

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