Regione Campania Ordinanza n. 81/2020 CHIUSURA DEI MERCATI E FIERE, SI o No ???
- La risposta del Dott. Giuseppe Aiello, C.te Polizia Municipale di Lioni
L’ordinanza Reg.le della Campania N. 81/2020 chiude anche i mercati ?
E’ questa una domanda che circola insistentemente in diversi Comuni da quando è stata emanata in Regione Campania l’ordinanza n. 81 di De Luca. La stessa domanda mi è stata posta da un collega al quale sento di dover dare un mio personale chiarimento.
Premetto che non sono esperto in materia commerciale e per questo la mia risposta è preferibile che venga considerata quale spunto di riflessione di più illustri colleghi che da anni in modo perfetto si occupano di dissipare dubbi proprio in questa materia. Uno dei primi il mio amico fraterno Dott. Michele Pezzullo al quale invio la mia risposta per un suo cenno di assenso, almeno spero.
Rispondo comunque al collega, rispetto alla domanda che segue, in quanto mi ha personalmente investito del problema anche in considerazione che lo stesso aspetto è stato da me considerato nel comune ove lavoro.
Domanda: Buon giorno a tutti, ho un dubbio, nel senso che nessuno è perfetto e, perdonatemi mi rivolgo a a Peppe Aiello, vengo al dunque.. nell’ ordinanza regionale n.81 all’articolo 1 punto 7 viene stabilito che sono sospese sagre e fiere, la domanda è anche il mercato settimanale? Su questa cosa mi sono letteralmente bloccati… Grazie per la collaborazione
Risposta ( dott. Giuseppe Aiello)
Il punto 1.7. dell’ Ordinanza in esame stabilisce che è confermato il divieto dell’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse;
Ritengo che debba farsi una distinguo tra i diversi istituti considerati in Ordinanza oltretutto è bene tenere presente che la premessa delle linee guida, All.to n. 3 del 1.07.2020, considera che: << Le attività delle sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili comportano la fruizione da parte di un elevato numero di persone, ponendo particolari criticità in merito al contenimento dell’epidemia per il conseguente rischio di aggregazione medio-alta che ne deriva>> nelle stesse si legge ancora che << I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione delle sagre e delle ferie dovranno regolamentare la gestione degli stessi>>
Detto questo è opportuno aggiungere che in Campania La Legge regionale 21 aprile 2020, n. 7. “Testo Unico sul commercio “, al CAPO III disciplina il le attività su Aree Pubbliche. L’Art. 52 (Definizioni) in relazione al mercato e alle fiere dispone in questo modo 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
- f) mercato: l’area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi. Lo stesso disposto definisce le diverse tipologie di mercati distinguendoli tra di loro quali 1) Mercato in sede propria: ,2) mercato su strada: 3) mercato giornaliero o rionale 4) mercato ordinario: 5) mercato straordinario 6) mercato stagionale 7) mercato specializzato o esclusivo: 8) mercato dell’usato: 9) mercato sperimentale;
Alla lettera g) definisce la fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune ha la disponibilità di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
La distinzione tra fiera e mercato è mantenuta dal legislatore Regionale nella citata legge nei successivi artt. 55 e 56 secondo cui :
Art. 55 (Assegnazione dei posteggi) 1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi.
Art. 56 Posteggi riservati 1. Nell’ambito dei mercati e delle fiere, il comune riserva posteggi, concessi con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 7.
Da questa considerazione emerge che l’aver disposto con ordinanza regionale n. 81/2020 il divieto esclusivamente per l’attività di sagre e fiere tale limite, senza ulteriori precisazioni, non può certamente essere esteso ai mercati così come definiti dall’art 52 della La Legge regionale 21 aprile 2020, n. 7. “Testo Unico sul commercio. A maggior precisione ritengo che se il Governatore De Luca avesse voluto estendere il divieto anche ai Mercati li avrebbe espressamente citati non ritenendo che i mercati, nelle loro diverse espressioni e tipologie, possano essere equiparati ad ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse.
Logicamente la gestione dei mercati da parte dei Comuni deve garantire tutte le disposizioni vigenti in ordine ai protocolli anti covid 19 ( ed è questo il vero problema).
Spero di non essere smentito su quanto da me sopra sostenuto.
20.10.2020 Dott. Giuseppe Aiello, C.te P.M. Lioni (AV)