GARE MEPA E PUBBLICITA’ SUL PROFILO DEL COMMITTENTE

(di Luca Leccisotti – Comandante di Polizia Locale ed esperto in appalti)
Il portale del mercato elettronico di Consip (Mepa) ha un proprio disciplinare interno.
Cosa intendo? Sia per quanto riguarda i punti ordinanti che gli operatori economici, sottoscrivono un format digitale, una sorta di contratto di funzionamento: le comunicazioni devono avvenire all’interno del portale, si elegge domicilio digitale all’interno della piattaforma e diversi altri aspetti regolati dal portale telematico di Consip.
Cosa è accaduto recentemente?
Un operatore economico si è rivolto al Tar per l’annullamento di una procedura negoziata telematica, basando i suoi motivi l’impossibilità di presentare la propria offerta perché non aveva ricevuto sul portale telematico la comunicazione di riavvio della gara (precedentemente sospesa a causa del Covid con una comunicazione effettuata sul Mepa). Tale ripresa della gara, con i nuovi termini di presentazione delle offerte, era stata pubblicizzata dalla stazione appaltante sul proprio sito nella sezione Amministrazione trasparente. Secondo il ricorrente, la scelta di comunicare la sospensione della gara tramite Mepa, vincolava l’amministrazione a comunicare nelle stesse modalità di cui sopra.
Il Tar, a mio parere, ha peccato di superficialità trincerandosi dietro ad una lettura schematica e nuda della norma. Ha valorizzato unicamente l’obbligo, previsto dall’art.29 del Codice dei Contratti pubblici, di pubblicare tutti gli atti inerenti alle procedure di affidamento di appalti sul profilo del committente, unico strumento idoneo ai fini delle notizie di gara. Secondo il Tar, la pubblicazione effettuata sul sito attribuisce conoscenza legale degli atti.
Condivido il discorso di allinearsi alle norme del codice, ma allora perché la sospensione della gara non è stata fatta ugualmente sul sito del committente? La sospensione fatta sul Mepa va bene, il riavvio della gara no. Non credo sia un principio giuridico che renda giustizia.
E’ sicuramente in situazioni del genere non tutti i Tar la pensano come il Tar Veneto con la sentenza 183/2021 (situazione di cui sopra).
Il mio consiglio è questo, in caso di sospensione, riavvio, riapertura termini o altre necessità provenienti da gare fatte sul mepa, le comunicazioni vanno fatte sul portale di acquistinretepa.it e per estratto pubblicate in amministrazione trasparente sul sito del committente.