In allegato trovi il documento e la modulistica del Cav. Ricca.COMMERCIO AREA PUBBLICA ITINERANTE MAGGIO 2020
Articoli in: Annona, Commercio e Polizia Edilizia
L’esperto Risponde : Dott. Michele Pezzullo Subingresso in attività di commercio aree pubbliche e nuova intestazione
Quesito: Subingresso in attività di commercio aree pubbliche e nuova intestazione.
La problematica che voglio sottoporre è quella del Sig. E. C.: era dapprima titolare di posteggio come ditta individuale, poi fece una società con i figli ed intestò il posteggio alla società; successivamente fu sciolta e con regolare atto notarile, inviato allo SUAP del Comune sede del posteggio, fu previsto che il posteggio andava al figlio, la nuova Autorizzazione da oltre due anni non è mai stata ritirata.
Intanto, nella fase di ristrutturazione del mercato si è proceduto alla revoca dell’Autorizzazione intestata alla vecchia titolarità (la Società) ed al subentrante che aveva continuato a svolgere l’attività e frequentare il mercato. Però non ha pagato la TOSAP perché gli veniva consegnato il c/c intestato alla società, già intestataria, che ormai era stata sciolta.
Oggi rivorrebbe l’intestazione dell’autorizzazione che è stata revocata. Il Funzionario del comune sarebbe disponibile, ma mi chiede un chiarimento.
Resto in attesa di una vostra risposta.
Saluti F. C. Presidente Ass. AISCAT
Risposta ( dott. Michele Pezzullo)
In primo luogo credo sia necessario un chiarimento ed una precisazione:
L’atto notarile, per atto tra vivi, di scioglimento della società e di trasferimento della proprietà dell’attività relativa al commercio su aree pubbliche, notificato al Suap, costituisce atto dovuto per lo stesso Suap di intestare l’autorizzazione di commercio e la concessione del posteggio al soggetto subentrante, dopo aver accertato il possesso dei requisiti morali e/o professionali previsti dalla vigente normativa.
Conformemente, in merito, si è espresso anche il MISE con la risoluzione n. 79946 del 29.5.2015, che si allega.
Inoltre, giova ricordare che il D. Lgs. 222/2016, relativo ai regimi amministrativi applicabili alle attività economiche, alla Tabella A, punto 2, voce 57, stabilisce che il subingresso per attività di commercio su area pubblica è soggetto alla sola “Comunicazione”, da presentare al Suap. Pertanto il Suap s sarebbe dovuto attivare per la reintestazione dell’autorizzazione e del posteggio, provvedendo nel contempo a revocare la precedente autorizzazione intestata alla società sciolta.
Ancora, si evidenzia che se l’autorizzazione non viene ritirata al Comune, non vi è motivo di revoca della stessa ne adozione di altra misura sanzionatoria. Semmai, il Suap avrebbe dovuto trasmetterla al soggetto subentrante, anche facendola notificare al suo domicilio legale o alla sua residenza .
Si aggiunge, infine, che il Suap prima di procedere alla revoca dell’autorizzazione commerciale, avrebbe dovuto inviare al soggetto interessato una comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, chiedendo allo stesso di presentare eventuali memorie o scritti difensivi, procedura che, da quanto letto, non è stata avviata con danno del soggetto subentrante che avrebbe potuto chiarire la sua posizione a tutela della sua attività.
Poiché, da quanto emerso, la revoca effettuata presenta evidenti e gravi vizi di legittimità, si ritiene che il Suap, in autotutela, dovrebbe procedere alla revoca del provvedimento in argomento e adottare i provvedimenti innanzi detti.
Cordiali saluti,
- Pezzullo
- Dicembre, 9
- 1125
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SCHEDA OPERATIVA CONTROLLI DELL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
SCHEDA OPERATIVA CONTROLLI DELL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
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I parte | |||||||
“le occupazioni di suolo in genere” | |||||||
Com’è noto, qualsivoglia occupazione del suolo pubblico va preventivamente autorizzata: le occupazioni a qualsiasi titolo di tali aree infatti, non possono essere realizzate se non previo rilascio del titolo da parte dell’ente proprietario della strada; è materia esplicitamente esclusa dall’operatività del silenzio assenso[1]. Tant’è che sono molto limitate le circostanze in cui determinate attività possano intraprendersi previa mera comunicazione e/o altro, ipotesi a volte, previste in regolamenti locali/territoriali[2] che vanno a disciplinare casistiche e peculiarità tipiche, con atti adottati per tali scopi.
In base alle loro caratteristiche, le occupazioni si distinguono innanzitutto in due macro-categorie: – Occupazioni temporanee; – Occupazioni permanenti. Le finalità, la natura dell’occupazione come – l’apertura di un cantiere stradale; – le collocazioni a fini commerciali e/o private (disposizione di una fioriera, di un dissuasore di sosta, etc…) vanno influiscono ulteriormente sull’iter burocratico (richiesta di pareri, acquisizione documentale da uffici/enti diversi). Le norme poste a tutela della materia sono molteplici, a volte speciali, talora concorrenti e, come anzidetto, vanno a coordinarsi altresì con atti emanati dagli enti territoriali che, benché non debbano essere in contrasto con le norme statali, dettano – i criteri di rilascio del titolo autorizzatorio; – le modalità e tempi dell’occupazione; – l’elenco della documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione; – l’importo della relativa tassa e/o canone; – le prescrizioni a cui attenersi durante tutto il tempo dell’occupazione dell’area.
NORME PRINCIPALI DI RIFERIMENTO: Ø art. 20 del Codice della Strada – occupazione della sede stradale; Ø art. 21 del Codice della Strada – opere, depositi e cantieri stradali; Ø artt. 633 e 639bis Codice Penale – invasione di terreni o edifici pubblici; Ø Legge Regionale n° 24 del 16/04/2015 – Codice del Commercio; Ø d. Lgs. 15/11/1993, n° 507 e d. Lgs. 15/12/1997, n° 446; Ø d.P.R. 06/06/2001, n° 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” Ø d. Lgs. 22/01/2004, n° 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Ø Regolamenti e Ordinanze approvati/emanate dagli Enti Locali
Si vedrà come, in base agli accertamenti in loco, possano scaturire violazioni sia di natura amministrativa che di carattere penale.
Di seguito si illustra/no schematicamente w la casistica maggiormente di interesse, situazioni in cui l’operatore di Polizia Locale trova ad imbattersi quotidianamente durante il servizio di istituto; w le soluzioni operative da adottarsi; w gli uffici pubblici e/o enti a cui inoltrare gli atti redatti per la singola circostanza, per i rispettivi adempimenti di competenza/consequenziali;
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DESCRIZIONE DELL’ILLECITO | NORMA/E VIOLATA/E | atti/comunicazioni da redigere | |||||
1) | occupazione di parte di marciapiede comunale previa la collocazione di una fioriera, senza la prevista autorizzazione amministrativa | art. 20/1° – 4° c. Codice della Strada | w redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada;
w inviare a: |
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Ø Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (art. 211 C.d.S.) | |||||||
Ø Ufficio Tributi Comunale, per la tassa evasa (art. 38 d. Lgs. 15/11/1993, n° 507 e apposito Regolamento Comunale) | |||||||
€ 173,00 – misura ridotta
€ 121,10 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica sanzione accessoria: ripristino dello stato dei luoghi |
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2) | occupazione di parte di marciapiede comunale previa la collocazione di una fioriera, in violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione amministrativa ovvero in modo irregolare (es.: senza lasciare lo spazio sufficiente per il transito dei pedoni – m. 02,00) | art. 20/3° – 4° c. Codice della Strada | w redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada;
w inviare a: |
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€ 173,00 – misura ridotta
€ 121,10 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica sanzione accessoria: ripristino dello stato dei luoghi |
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Ø Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (art. 211 C.d.S.) | |||||||
3) | occupazione della sede stradale previa l’apertura di un cantiere | art. 21/1° – 4° c. Codice della Strada | w redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada;
w inviare a: |
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€ 868,00 – misura ridotta
€ 607,60 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica sanzione accessoria: obbligo rimozione delle opere realizzate |
Ø Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (artt. 211 e 212 C.d.S.);
Ø Ente proprietario della strada |
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4) | Benché autorizzato ad occupare la sede stradale per l’apertura di un cantiere, non teneva nei luoghi di lavoro il titolo autorizzatorio | art. 27/10° – 11° c. Codice della Strada | w redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada;
w inviare a: |
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€ 868,00 – misura ridotta
€ 607,60 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica sanzione accessoria: sospensione dei lavori e obbligo rimozione delle opere realizzate |
Ø Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (artt. 211 e 212 C.d.S.); | ||||||
Ø Ente proprietario della strada | |||||||
Le implicazioni dell’occupazione di suolo a scopi commerciali, a seconda delle modalità in cui la stessa avviene, può condurre ad illeciti sia amministrativi che di natura giudiziaria ed in connessione obiettiva con essa[3].
Giova sin d’ora evidenziare che l’applicazione dell’apparato sanzionatorio disciplinato in tal senso dal Codice della Strada non è né speciale, né tantomeno sub-sovra/ordinato alle ulteriori violazioni normative che di seguito vengono elencate in dettaglio. E’ sotteso infatti che, mentre l’art. 20 Cds è norma a tutela della sicurezza della circolazione veicolare/pedonale, gli artt. 633 – 639bis del codice penale sono posti a garanzia della difesa del diritto di proprietà[4]. |
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DESCRIZIONE DELL’ILLECITO | NORMA/E VIOLATA/E | ATTI/COMUNICAZIONI DA REDIGERE | |||||
1) | 1. | Commercio su area pubblica tipol. A – su posteggio con l’occupazione di parte di sede stradale pubblica oltre i metri quadri del veicolo utilizzato per la vendita | art. 20/1° – 4° c. Codice della Strada | A. redigere verbale di violazione alle norme del Codice della Strada;
o inviare a: |
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2. | Commercio su area pubblica tipol. B – itinerante con l’occupazione di parte di sede stradale pubblica oltre i metri quadri del veicolo utilizzato per la vendita | € 173,00 – misura ridotta entro 60 gg. dalla notifica
€ 121,10 – pagamento entro 5 gg. dalla notifica sanzione accessoria: ripristino dello stato dei luoghi |
Ø Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (art. 211 C.d.S.) | ||||
art. 61/3°c. L.R. 16/04/2015, n° 24 | B. 1) redigere verbale di violazione alle norme sul commercio;
2) redigere verbale di sequestro amministrativo – art. 61/4 c. L.R. 24/2015, delle merci esposte per la vendita nella parte eccedente l’autorizzazione; |
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€ 5.000,00 – misura ridotta entro 60 gg dalla notifica
sanzione accessoria: sequestro amministrativo delle SOLE merci ed attrezzature poste FUORI dal veicolo |
w inviare a: | ||||||
o Dirigente Comunale competente;
o Concessionario per la riscossione, ai fini dell’introito della tassa di occupazione evasa; o Comando Provinciale Guardia di Finanza (art. 3/18°c. L. 15/07/2009, n° 94) |
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DESCRIZIONE DELL’ILLECITO | NORMA/E VIOLATA/E | ATTI/COMUNICAZIONI DA REDIGERE | |||||
2) | Commercio su area pubblica tipol. A – su posteggio con l’occupazione di parte di sede stradale pubblica oltre i metri quadri del veicolo utilizzato per la vendita , previa la collocazione di banchi ed attrezzature per l’esposizione della merce, e copertura con altri strumenti inamovibili[5] | artt. 633 – 639bis c.p.
(per l’illecita e duratura occupazione del suolo pubblico) |
A. redigere verbale di accertamento urgente sui luoghi e sulle cose – art. 354 c.p.p.;
B. sottoporre a sequestro giudiziale le strutture e gli strumenti inamovibili (escluse le merci[6]) previa redazione del relativo verbale – art. 354 c.p.p.; o inviare Comunicazione di Notizia di Reato, a norma dell’art. 347 c.p.p., a: |
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NOTA:
oltre alle violazioni descritte per il caso n° 01), vanno altresì redatti i seguenti atti |
Ø Autorità Giudiziaria competente entro le 48 ore, per la convalida (art. 355/1° – 2° c. c.p.) | ||||||
artt. 31 – 44 d.P.R. 380/’01 | C. Redigere relazione di servizio dell’operato: | ||||||
(per il “carico urbanistico” prodotto dalla struttura “inamovibile” ed edificata senza il P.d.C.) | Ø di polizia commerciale e annonaria
da inoltrare a: o Dirigente Comunale competente; o Concessionario per la riscossione, ai fini dell’introito del canone di occupazione evasa; o Comando Provinciale Guardia di Finanza (art. 3/18°c. L. 15/07/2009, n° 94) |
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Ø di polizia urbanistica/edilizia da inoltrare a:
o Dirigente Comunale competente; o Dirigente Ufficio Legale; o Segretario Generale (art. 31/7°c. d.P.R. 380/’01); o Uffici Prov.li competenti per l’edilizia sismica (ex Genio Civile) |
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a cura dell’Isp. C. Dr. Antonio BASILE
del Corpo di Polizia Locale di Foggia |
Rimarca infine, come l’applicazione sistemica del protocollo anzi evidenziato, proprio qualche mese addietro, ha condotto alla condanna da parte del Tribunale di Foggia di un Dirigente Comunale e n° 03 operatori commerciali, il primo, in quanto si era “mal discostato” da quanto
http://10.12.6.10/index_admin.php
[1] Ciò viene testualmente riconfermato altresì dal d. Lgs. 25/11/2016, n° 222 in materia di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione (es.: al punto 2.1 della Tabella A allegata, viene esplicitamente previsto il rilascio di titolo autorizzatorio preventivo all’inizio di un’attività di vendita su area pubblica tipol. “A” – su posteggio)
[2] Per esempio all’art. 7 del Regolamento Co.S.A.P. del Comune di Foggia, appr. con Del. di C.C. n° 678 del 30/10/1998, viene stabilita l’eccezione al rilascio di previa autorizzazione, per le occupazioni occasionali di durata non superiore a 15 minuti per il tempo strettamente necessario al carico e scarico di merce (6°c.)…omissis…, ovvero per fronteggiare situazioni di emergenza (5°c.)…omissis…
[3] art. 221 Codice della Strada; art. 24 L. 24/11/1981, n° 689
[4] Cassaz., III sez. pen. – sent. n° 25826 del 22/06/2016
[5] 1) Vedi infra nota n° 02)
2) …omissis…la precarietà dello stesso non può essere desunta dalla sua natura stagionale, dalle sue caratteristiche costruttive o dalla mancanza di stabile ancoraggio al suolo, ma deve ricollegarsi – a mente di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 – alla circostanza che l’opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione, non risultando al riguardo sufficienti la sua astratta rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo (sez. 3, n. 36107 del 30 giugno 2016; sez. 3, n. 966 del 26 novembre 2014; sez. 3, n. 20189 del 21 marzo 2006; sez. 3, n. 13705 del 21 febbraio 2006; sez. 3, n. 14044 del 22 marzo 2005; sez. 3, n. 37992 del 3 giugno 2004; sez. 3, n. 24898 del 4 aprile 2003)…omissis…
Cassaz., sez. III – sent. n° 400 del 08/01/2019
[6] Sono oggetto di sequestro amministrativo quelle esposte oltre i metri assentiti e sottoposte alla misura con verbale ad hoc, a norma della L.R. 24/2015 (vedi infra)
- Settembre, 8
- 1541
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POLIZIA AMBIENTALE: QUESITO: NELL’ABUSO EDILIZIO, LA POLIZIA GIUDIZIARIA PUO’ PROCEDERE INDIFFERENTEMENTE COL SEQUESTRO PROBATORIO O PREVENTIVO VISTO CHE COMUNQUE ENTRAMBI I SEQUESTRI GRAVANO SULL’OPERA ABUSIVA?
- da dott. DONATO SANGIORGIO 04 Marzo 2019
Il Codice di Procedura Penale prevede tre tipi di sequestro, conservativo, probatorio e preventivo tutti differenti per contenuto, finalità e per quanto di competenza dell’autorità che li adotta.
La nostra trattazione, riguarda le competenze della Polizia Giudiziaria, in particolare per i reati commessi in materia edilizia, quindi tralasciamo il sequestro conservativo che può essere disposto solo dal giudice, a richiesta del P.M. o della parte civile, con finalità di conservazione del patrimonio dell’imputato, a garanzia del credito vantato dallo Stato o dalla parte civile a seguito della commissione di un reato, ed interessiamoci del sequestro probatorio e preventivo in quanto oggetto del quesito.
Il sequestro probatorio è stato inserito dal legislatore nel libro III delle Prove-mezzi di ricerca delle prove disciplinato dagli artt. 253 e segg c.p.p, mentre il sequestro preventivo è collocato nel libro IV, Titolo II – Misure cautelari Reali, capo II dall’art. 321 del vigente c.p.p. e richiamato dall’art. 104 disp. att. del c.p.p..
Oggetto del sequestro probatorio sono il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, ad esempio nella materia edilizia l’immobile abusivo è corpo del reato, mentre le attrezzature del lavoro all’interno del cantiere sono cose pertinenti al reato.
Il sequestro preventivo è la misura cautelare reale con la quale si bloccano i reati in corso, anche solo nella sua astratta configurabilità (c.d. fumus commissi delicti), fermandone la condotta, evitando che il reo realizzatore dell’ opera abusiva, possa continuare a trarne profitto, impedendo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato urbanistico e agevolare la commissione di altri reati. Il secondo elemento fondamentale che legittima il sequestro ai sensi del 321 c.p.p. è il periculum in mora, inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro.
Quindi col sequestro probatorio e con quello preventivo, la P.G. operante assicura le fonti di prova con il primo, mentre con quello preventivo impedisce che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Qualche volta mi viene riferito da alcuni operatori di Polizia Giudiziaria che applicare il sequestro probatorio per un’opera edilizia realizzata o in fase di realizzazione, è più pratico in quanto viene eseguito dagli Agenti di P.G. in base all’art. 113 delle disp. att. del c.p.p. anziché gli Ufficiali di P.G. come citato dall’art. 354 c.p.p.. Ritengo invece debba applicarsi il sequestro preventivo che di solito è un provvedimento del Giudice, ma che può essere applicato di iniziativa solo dall’Ufficiale di P.G. della cosa pertinente al reato, quando non è possibile per motivi di urgenza attendere il provvedimento del giudice. Come accennato sopra, il sequestro probatorio è stato inserito dal legislatore nei mezzi di ricerca delle prove del Codice di Procedura Penale quindi nelle attività a iniziativa della polizia giudiziaria all’art. 354 c.p.p. si legge al secondo comma se vi è pericolo che le cose, le tracce ed i luoghi indicati nel comma 1 possano disperdersi o essere mutati prima dell’intervento del P.M., la polizia giudiziaria se del caso, sequestra il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. Il sequestro probatorio ai sensi del 354 c.p.p. è quindi successivo agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone ecco perché il legislatore lo ha inserito nei mezzi di ricerca delle prove. Nulla vieta alla P.G. di porre sotto sequestro probatorio un cantiere edile in quanto il corpo del reato risulta proprio l’opera realizzata illecitamente, ma nel momento in cui si chiederà la convalida dello stesso, per i motivi che nella mia presente relazione cercherò di spiegare, il g.i.p. convaliderà con decreto di sequestro preventivo.
Negli illeciti penali in materia edilizia, eseguire un sequestro preventivo, impedisce che i reati vengano portati ad ulteriore conseguenza dovute all’uso dell’opera, ha più senso, in quanto la misura cautelare inflitta dura anche dopo la cessazione della condotta antigiuridica del reo. Inoltre con la sentenza di condanna gli effetti del sequestro preventivo durano fino alla confisca (se disposta) dei beni sequestrati, mentre nel sequestro probatorio, il bene sequestrato dovrà essere restituito nel momento in cui le necessità probatorie non hanno più ragione di esistere.
Il verbale di sequestro probatorio eseguito d’iniziativa dalla polizia giudiziaria ( quando si parla di polizia giudiziaria si intendono sia gli Ufficiali che agenti di P.G.) ai sensi dell’art. 355 c.p.p., deve essere trasmesso senza ritardo e comunque entro 48 ore al P.M. del luogo ove il sequestro è stato eseguito; il P.M. nelle 48 successive, con decreto, se ne ricorrono i presupposti convalida il sequestro o dispone la restituzione delle cose sequestrate.
Nel sequestro preventivo e sempre quando non è possibile per situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono al sequestro ed entro le 48 ore successive, trasmettono il verbale al P.M. del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, entro 48 ore dalla ricezione del verbale di sequestro trasmesso dalla P.G., richiede al g.i.p. la convalida del sequestro preventivo e contestuale decreto di sequestro. L’ordinanza è l’atto con cui il g.i.p. convalida il sequestro. Il g.i.p. ha 10 giorni di tempo per emettere l’ordinanza di convalida del sequestro, pena la perdita di efficacia della misura reale.
A rimarcare il carattere di “prova” del verbale di sequestro probatorio quale atto d’indagine non ripetibile compiuto dalla P.G., è l’art. 431 del c.p.p. dal quale si legge che lo stesso, è inserito nel fascicolo per il dibattimento per la successiva lettura come disposto dall’art. 511 c.p.p., mentre il sequestro preventivo col suo “carattere” cautelare, ha come fine di impedire la disponibilità del bene onde evitare la protrazione o l’aggravamento delle conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati.
In conclusione, il sequestro probatorio, come dalla parola stessa che lo distingue, ha un fine di prova, mentre il sequestro preventivo, ha il fine di bloccare il reato impedendo ulteriori conseguenze, mostrandosi molto più efficace nel caso di reati commessi per abusi edilizi.
- Maggio, 25
- 706
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Acqua minerale all’aperto: per la legge è reato anche se la sostanza alimentare non ha subito alterazioni – modulistica
- autore Cav Mario RICCA
Siamo in estate,vi è caldo, vi è il sole che fa bene alla salute ma non l’acqua nelle cd bottiglie di plastica, poiché se si scaldano diventano pericolose per la salute.
Quante volte è capitato o capita in servizio e non, di notare ammassate fuori dei centri commerciali, con grande disinvoltura, senza alcuna copertura adeguata, confezioni di bottiglie di plastica contenente acqua minerale, sia gassata che naturale, di varie marche, pronte a essere vendute a clienti.
Sappiate che se lasciate in luoghi caldi o esposte a temperature elevate, o allo smog, oltre che sono nocive per la salute pubblica è anche reato penale, per violazione della normativa in materia di tenuta e conservazione dei generi alimentari, in quanto merce destinata alla vendita in cattivo stato di conservazione, (Art. 5 lett.b. della legge 30 aprile 1962 n. 283 ),infatti la legge lo considera anche un reato di pericolo.
Ma vediamo cosa dice la legge.
Come detto sopra, la Sanità,attraverso la scienza, ha riferito e provato che la plastica contenente l’acqua esposta al sole rilascia sostanze molto dannose per la salute, infatti se notate le bottiglie quando sono lasciate all’aperto a prolungate esposizione dei raggi solari sono piene di bolle d’aria, questo perché come anzidetto il pet rilascia additivi e sostanze che alterano le caratteristiche dell’acqua.
Inoltre, come riferito da Cass., Sez. III, sent. n. 9229 del 13/10/1997, la norma non richiede che la sostanza alimentare sia pericolosa, infatti perchè ricorra il cattivo stato di conservazione è sufficiente che nelle modalità di conservazione del prodotto (sistemi di confezionamento, luogo di conservazione, esposizione all’aria o al sole, stivaggio, trasporto, ecc.) non sono osservate le precauzioni igienico – sanitarie dirette ad evitare che il prodotto stesso possa subire un’alterazione che ne comprometta la genuinità o la commestibilità, precauzioni che possono essere prescritte da leggi o regolamenti o che possono trovare la loro fonte in regole di comune esperienza.
Inoltre, voglio ricordare che vi è il D.M. 20 gennaio 1927 in ordine alla conservazione dell’acqua minerale, norma tuttora in vigore perché non abrogata ove all’art.47 sancisce che:
l’acqua minerale, specialmente se conservata in bottiglie, deve essere tenuta al riparo della viva luce e da sorgenti di calore.
Pertanto, l’acqua minerale dunque, se destinata alla vendita, deve stare all’ ombra e lontano da fonti dirette di calore, per evitare che subisca “modificazioni nella sua composizione naturale”.
Si riportano alcune sentenze che possono essere di aiuto:
Giurisprudenza
Conservazione di bottiglie di acqua al sole integra reato ex L.283/1962
Cassazione penale, sez. III, sentenza 24/04/2002 n° 15491
La fattispecie dell’art. 5 lett. b) della legge n. 283 del 1962 integra un reato di pericolo che completa, quale norma di tutela anticipata e di chiusura, le diverse previsioni del medesimo art. 5 che sono riferite a ipotesi in atto di alterazione o degenerazione degli alimenti (In tal senso Corte di cassazione, SS.UU., sent. n. 1 del 4/1/1996. Cfr. anche parz. difforme Cass., Sez. III, sent. n. 1505 del 9/2/1998).
Accanto alla tutela anticipata della qualità dell’alimento, l’art. 5 punisce le violazioni del diritto dei consumatori all’affidamento ed alla tranquillità nei confronti del rischio di alterazione degli alimenti: nei casi di cattiva conservazione dell’alimento, e indipendentemente dall’avvenuta alterazione del prodotto, tale interesse risulterebbe oggetto non di mero pericolo, ma di vera e propria lesione diretta (Cfr. Sez. Un., sent. n. 442/2002).
In materia di alimenti, perché ricorra il cattivo stato di conservazione- elemento costitutivo del reato contravvenzionale di cui all’art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283 – non occorre che la sostanza alimentare risulti alterata. È sufficiente che nelle modalità di conservazione del prodotto (sistemi di confezionamento, luogo di conservazione, esposizione all’aria o al sole, stivaggio, trasporto, etc.) non vengano osservate le precauzioni igienico-sanitarie dirette ad evitare che il prodotto stesso possa subire una alterazione che ne comprometta la genuinità o commestibilità, precauzioni che possono essere prescritte da leggi o regolamenti o che possono trovare la loro fonte in regole di comune esperienza; ne consegue che l’inosservanza delle speciali precauzioni dettate dall’art. 47 d.m. 20 gennaio 1927 in ordine alla conservazione dell’acqua minerale – norma tuttora in vigore perché non abrogata, né espressamente né implicitamente, dal decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 105 o dal d.m. 12 novembre 1992 n. 542 – determina la sussistenza del suddetto reato. Nella fattispecie, è stato ritenuto configurabile il reato in questione in relazione alla detenzione, per la vendita, di bottiglie di acqua minerale depositate in luogo esposto al sole. (Sez. 3 Sent. 09229 del 13/10/97)
Tenere le bottiglie di acqua minerale – destinate alla vendita – esposte alla luce del sole è reato punito con multe salate anche nel caso in cui le analisi organolettiche dimostrino che la qualità dell’acqua non è stata alterata dai raggi solari.
( sentenza nr.19642/03 depositata il 28.4.2003 Cass. Sez.III).
Si allega modulistica:
Verbale di sequestro;
Verbale di Elezione di domicilio;
Verbale di distruzione della merce
TIMBRO COMANDO | |
OGGETTO: | Verbale di sequestro art. 354/2 C.P.P.
relativo a: Merce alimentare consistente in nr.___________confezioni di acqua minerale o gassata o naturale in pregiudizio di: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Identificato mediante:_______________________________________________________ ________________________________________________________________________ Per violazione: dell’art. 5 c. 1 lett. b) della Legge 30.04.1962 n. 283 – Cattivo stato di conservazione di alimenti destinati al consumatore, in quanto detentore di merce destinata alla vendita in cattivo stato di conservazione, in particolare per aver depositato “in luogo esposto al sole” bottiglie di acqua minerale destinate alla vendita. |
Il ______________ alle ore ________ in______________________________________________________
I sottoscritti:_____________________________________________________________________________
in servizio presso il Comando in intestazione, a seguito di accertamenti diretti, eseguiti sull’ipotesi di reato di cui art. 5 c. 1 lett. B) della Legge 30.04.1962 n. 283, dalle quali è risultato che il nominato in epigrafe, titolare
dell’omonima impresa individuale con sede in ___________________________________________
denominata______________________________________________________________________
della società:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
o per gestire un negozio in sede fissa;
o per gestire un commercio su aree pubbliche;
vendeva per la distribuzione al dettaglio, prodotti alimentari prevalentemente acqua minerale, in cattivo stato di conservazione.
Dalle verifiche effettuate, è emerso che, predetti alimenti, erano esposti all’aperto al sole:
o fuori al negozio;
o sull’attiguo marciapiede;
o direttamente sulla strada;
o direttamente sulla piazza;
senza protezione agli agenti atmosferici e all’inquinamento ambientale in prevalenza smog di autoveicoli, dovuti all’alta densità del traffico veicolare della strada:___________________________________________
Il valore commerciale delle cose sequestrate è di circa euro ______________________________________
A seguito di quanto esposto, stante il pericolo che la libera disponibilità delle predette cose possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso nonché agevolare la commissione di altri reati al fine soprattutto di salvaguardare la salute dei consumatori e, non potendo attendere, per motivi di urgenza, l’intervento del P.M., della Procura della Repubblica di ____________________________________ hanno proceduto al sequestro, ai sensi dell’art. 354/2 C.P.P. delle cose di seguito elencate:
COSE SEQUESTRATE
Nr. ____confezioni di 6 di acqua minerale o gassata o naturale di marca__________________________;
Nr. ____confezioni di 6 di acqua minerale o gassata o naturale di marca__________________________;
Nr. ____confezioni di 6 di acqua minerale o gassata o naturale di marca__________________________;
Nr. ____confezioni di 6 di acqua minerale o gassata o naturale di marca__________________________;
Nr. ____confezioni di 6 di acqua minerale o gassata o naturale di marca__________________________;
Nr. ____confezioni di 6 di acqua minerale o gassata o naturale di marca__________________________;
Nr. ____confezioni di 6 di acqua minerale o gassata o naturale di marca__________________________;
Sullo stato attuale delle cose sono stati eseguiti i rilievi fotografici di cui all’allegato fascicolo.
L’atto si è reso necessario:
in quanto il P.M. competente della Procura della Repubblica di ____________________, è impossibilitato ad intervenire tempestivamente sul posto e non avendo ancora assunto la direzione delle indagini, e sussiste il pericolo di alterazione, dispersione o modificazione delle cose, tracce o luoghi del reato in quanto gli alimenti sequestrati potevano essere venduti e danneggiare la salute dei consumatori.
FACOLTA’ DI FARSI ASSISTERE art. 356 C.P.P.
L’indagato, espressamente interpellato, ha dichiarato:
o di parlare e leggere la lingua italiana;
o di comprendere/parlare/leggere la seguente lingua ________________________________________.
Danno atto che, prima di dare inizio alle operazioni, ai sensi dell’art. 356 C.P.P., hanno reso edotto il Sig. __________________________________________________________ in oggetto meglio identificato, della facoltà riconosciutagli di farsi rappresentare o assistere dal difensore o da persona di fiducia, purché prontamente reperibile e idonea ad essere testimone ad atti del procedimento.
Questi:
o ha rinunziato a tale facoltà;
o si è fatto rappresentare o assistere dal difensore avv. ______________________________________
________________________________________________________________________________
o si è fatto assistere dal Sig. ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE
Le cose sequestrate sono:
o state affidate in custodia al sig. ______________________________________________________
che lo custodirà in_________________________________________________________________
a disposizione della competente A.G. in attesa dell’autorizzazione alla distruzione.
Il custode viene avvertito dell’obbligo di conservare le cose nello stesso stato d’uso accertato al momento della consegna e di presentarle ad ogni richiesta dell’autorità giudiziaria competente; lo stesso custode viene edotto circa il divieto di rimuoverle dal luogo ove sono custodite, salvo nei casi consentiti dalla legge e per motivate ragioni, informandolo nel contempo delle sanzioni previste dagli articoli 334 e 335 C.P. a carico di chi trasgredisce ai doveri della custodia.
o Sono state immediatamente distrutte poiché trattasi di merce deperibile, come da separato verbale.
Della distruzione sarà dato immediatamente avviso alla Procura presso il Tribunale di____________
Il Sig. _________________________________________spontaneamente dichiara:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
CHIUSURA DEL VERBALE
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in in più copie di cui una viene consegnata al Sig. _________________________________________________________, a norma dell’art. 355 del C.P.P., una viene trasmessa immediatamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di _____________________________ per la convalida e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.
Riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
LA PARTE | I VERBALIZZANTI |
______________________________ | ______________________________ |
______________________________
|
|
IL DIFENSORE ( se intervenuto) | |
_______________________________ |
IL CUSTODE |
______________________________ |
TIMBRO COMANDO | |||
OGGETTO | Verbale di identificazione di persona, invito a dichiarare/eleggere il proprio domicilio, nomina del difensore di fiducia, informazione sul diritto alla difesa (artt. 369 e 369 bis del C.P.P.) ed effettiva conoscenza del procedimento, redatto a carico di:
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Identificato mediante:________________________________________________________ _________________________________________________________________________ |
L’anno________addì_____del mese di________________________in______________________________
__________________________________________________________________________alle ore______
I sottoscritti:_____________________________________________________________________________
Appartenenti al comando di cui in intestazione, con il presente danno atto a chi di dovere che è qui presente la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.
RAPPRESENTAZIONE DEL FATTO
L’interessato, viene formalmente reso edotto che nei suoi confronti si sta procedente in ordine al seguente reato – dell’art. 5 c. 1 lett. b) della Legge 30.04.1962 n. 283 – Cattivo stato di conservazione di alimenti destinati al consumatore, in quanto detentore di merce destinata alla vendita in cattivo stato di conservazione, in particolare per aver depositato “in luogo esposto al sole” bottiglie di acqua minerale destinate alla vendita.– commesso in data____________________alle ore_______in______
______________________________________________________________________________________
in quanto, sussiste una situazione di particolare necessità ed urgenza, per la tutela preventiva del consumatore, relativa alla distribuzione per il consumo di sostanze alimentari consistenti in frutta e verdura, precedentemente esposte ai gas di scarico e ai fumi, che in città/paese si manifestano inevitabilmente con il formarsi del traffico, posta in essere dal sig.___________________________________________________,
in oggetto meglio indicato.
In relazione a quanto sommariamente enunciato, si procede a:
IDENTIFICAZIONE DI PERSONA (art. 349 C.P.P.)
L’indagato, espressamente interpellato, ha dichiarato:
di parlare e leggere la lingua italiana;
di comprendere/parlare/leggere la seguente lingua:_______________________________________
Ai sensi dell’ art. 66 comma 1° viene invitato a declinare le proprie generalità e quant’altro potesse servire ad identificarlo, previo avvertimento alle quali si espone chi si rifiuta di darle, o le da false, l’indagato dichiara di chiamarsi:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ELEZIONE DI DOMICILIO PER LE NOTIFICAZIONI (art. 161 e 157 C.P.P.)
La parte, invitata a dichiarare o eleggere domicilio, ai sensi dell’art. 161 C.P.P. nel territorio dello Stato, per le notificazioni, ha,:
o dichiarato il domicilio in:______________________________________________________________
o ha eletto domicilio presso lo studio dell’avvocato di seguito indicato
o ha rifiutato.
Si dà atto altresì che è stato reso edotto:
– Dell’obbligo di comunicare all’A.G. procedente ogni mutamento di domicilio dichiarato od eletto, nelle forme indicate dall’art. 162 C.P.P. (dichiarazione raccolta a verbale, telegramma, lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da Notaio o da una persona autorizzata, dal difensore, dichiarazione raccolta a verbale nella Cancelleria del Giudice competente per materia);
– Che in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o dell’elezione, le successive notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui l’atto è stato notificato, ovvero, se ciò dovesse divenire impossibile, mediante consegna al difensore e il processo penale verrà celebrato in sua assenza (art. 161 C.P.P.);
– Che in caso di rifiuto di dichiarare od eleggere domicilio o in mancanza di comunicazione di mutamento del medesimo, le notificazioni saranno egualmente eseguite mediante consegna al difensore (art. 161 C.P.P.).
– Si avvisa infine che, laddove ricorrano i presupposti di legge e il reato lo consenta l’indagato ha facoltà di essere ammesso alla prova, ai sensi dell’art. 168 bis C.P., con conseguente estinzione del reato in caso di esito positivo della prova.
NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA (art. 96 c. 1 C.P.P.)
La persona sottoposta ad indagini preliminari, indicata in epigrafe, ai sensi dell’art. 96 1° co C.P.P., richiestone,
o dichiara di nominare quale difensore di fiducia:____________________________________________
_________________________________________________________________________________
oNon avendo, l’indagato nominato il difensore di fiducia, si comunica che previa designazione dell’Ufficio Centralizzato presso l’Ordine Forense di________________________________________ tel.________________________ è stato assegnato con richiesta nr.____________________, fin da questo momento il seguente difensore d’Ufficio, l’avv.________________________________________
___________________________________________________________________________________
La persona indagata viene avvisata che:
nel processo penale è obbligatorio il ricorso alla difesa tecnica;
al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’indagato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo.
ha comunque facoltà di: 1) nominare fino a due difensori di fiducia (art.96 c.p.p.); 2) presentare memorie e richieste scritte al Pubblico Ministero; 3) produrre documenti; 4) avvalersi delle indagini difensive; 5) depositare documentazione relativa alle investigazioni del difensore; 6) chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine; 7 presentarsi per rilasciare dichiarazioni; 8) chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
ha, l’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato, con l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata.
ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 3 Legge 30.07.1990, n. 217 e successive modificazioni ed integrazioni, la P.G. informa che è assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale per la difesa del cittadino non abbiente imputato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Può essere ammesso al patrocinio predetto chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.369,24 Euro (L’importo è aggiornato periodicamente a norma dell’art. 77 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l’istante.
In caso, i limiti sono elevati a 1.032,00 Euro per ognuno dei familiari conviventi con l’interessato. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. L’istanza per ottenere il patrocinio indirizzata al P.M. o al Giudice per le Indagini Preliminari competente, redatta su carta semplice, deve essere corredata da prescritta documentazione. L’ammissione al beneficio se non revocata comporta la gratuità del giudizio nei termini indicati dalla legge medesima.
nell’ordinamento italiano alla persona sottoposta ad indagini gode di vari diritti riconosciuti dal codice di procedura penale e di cui può essere presa conoscenza diretta con la consultazione dello stesso codice oppure rivolgendosi al difensore.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in triplice copia di cui una trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ________________________________, una consegnata all’indagato e l’altra conservata agli atti di quest’ufficio.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’INDAGATO | I VERBALIZZANTI |
________________________________________ ______________________________
______________________________
TIMBRO COMANDO |
VERBALE DI DISTRUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI |
L’anno_______addì______del mese di_____________________in_________________________
_________________________________________________________________alle ore_______
I sottoscritti:_____________________________________________________________________
Appartenenti al comando di cui in intestazione, con il presente, danno atto a chi di dovere, che a seguito di sequestro di prodotti alimentari consistente in:
Nr. ____confezioni di 6 di acqua minerale o gassata o naturale di marca____________;
Nr. ____confezioni di 6 di acqua minerale o gassata o naturale di marca____________;
Nr. ____confezioni di 6 di acqua minerale gassata o naturale di marca____________;
operato in danno di:
- ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
avvenuto in:______________________________________________________________
presso:__________________________________________________________________
od’iniziativa;
ocome ordinato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di_____________________________
nella persona del dott.______________________________________________;
alla presenza di:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Identificato mediante:_____________________________________________________________
In qualità di:_____________________________________________________________________
Hanno proceduto alla DISTRUZIONE della merce meglio elencata nel verbale di sequestro operato al sig.____________________________________________, sopra meglio generalizzato.
MOTIVO DELLA DISTRUZIONE |
merce non più idonea, Art. 5 c. 1 lett. b) Legge 30.04.1962 n. 283 (Cattivo stato di conservazione di alimenti destinati al consumatore).
MODALITA’ DI DISTRUZIONE |
Le merce viene distrutta mediante conferimento con differenziazione a ditta abilitata alla raccolta dei rifiuti.
Fatto letto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.———————————————-
La Parte Intervenuta I Verbalizzanti
_______________________________ ______________________________
_____________________________
TIMBRO COMANDO |
Nr._________/_______d prot.llo _________,li____________
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O
______________________
NOTIZIA DI REATO |
ATTI URGENTI OPERATI:
|
Verbale di sequestro sottoposto a convalida
|
INDAGATO:
|
__________________________________________________
__________________________________________________ Identificato mediante:_________________________________ ___________________________________________________________ |
IPOTESI DI REATO:
|
Art. 5 c. 1 lett. b) Legge 30.04.1962 n. 283.
Cattivo stato di conservazione di alimenti destinati al consumatore, in quanto detentore di merce destinata alla vendita in cattivo stato di conservazione, in particolare per aver depositato “in luogo esposto al sole” bottiglie di acqua minerale destinate alla vendita. |
LUOGO E DATA DEL FATTO:
|
__________________________________________________
______________________________________________________ |
PARTI OFFESE DAL REATO:
|
Lo Stato |
LEGALE DI FIDUCIA: | __________________________________________________
__________________________________________________ |
PERSONE IN GRADO DI RIFERIRE | ____________________________________________________________________________________________________ |
VERBALIZZANTI:
|
__________________________________________________
__________________________________________________ |
T E S T O |
In data_______________, alle ore________, in_____________________________
la pattuglia composta dai verbalizzanti, d’iniziativa e al fine di salvaguardare la salute dei consumatori dalla vendita al dettaglio di prodotti alimentari tenuti in cattivo stato di conservazione, si recavano in________________________________________________
presso centro commerciale denominato:________________________________________
dove accertavano la presenza del sig._________________________________________
sopra meglio generalizzato.
Da un accertamento diretto sul posto, si è accertato la cattiva conservazione di alimenti consistenti in:
Nr. ____confezioni di 6 di acqua minerale o gassata o naturale di marca____________;
Nr. ____confezioni di 6 di acqua minerale o gassata o naturale di marca____________;
Nr. ____confezioni di 6 di acqua minerale o gassata o naturale di marca____________;
in vendita al dettaglio destinati al consumatore finale, poiché i prodotti alimentari erano posizionati, fuori dal negozio, sull’attiguo marciapiede, senza alcuna protezione, esposti ai raggi del sole ed agli agenti atmosferici soprattutto lo smog dei veicoli in transito sulla strada via_______________________________________________, la quale è distante dal marciapiede circa_____________.
Inoltre, vi era il pericolo di:
contaminazione con le sostanze tossiche rilasciate dalla plastica, sottoposta a stress termico dovuta all’esposizione dei raggi solari.
E che non erano state osservate le precauzioni igienico-sanitarie dirette a evitare che il prodotto possa subire un’alterazione che ne comprometta la genuinità o commestibilità.
I prodotti in questione:
Nr. ____confezioni di 6 di acqua minerale o gassata o naturale di marca____________;
Nr. ____confezioni di 6 di acqua minerale o gassata o naturale di marca____________;
Nr. ____confezioni di 6 di acqua minerale o gassata o naturale di marca____________;
per un valore di circa €.___________ , venivano sottoposti a sequestro con atto a parte.
Inoltre, giova ricordare che vi è il D.M. 20 gennaio 1927 in ordine alla conservazione dell’acqua minerale, norma tuttora in vigore perché non abrogata né espressamente né implicitamente, dal decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 105 o dal d.m. 12 novembre 1992 n. 542 – determina la sussistenza del suddetto reato. Nella fattispecie, è stato ritenuto configurabile il reato in questione in relazione alla detenzione, per la vendita, di bottiglie di acqua minerale depositate in luogo esposto al sole. (Sez. 3 Sent. 09229 del 13/10/97) ove all’art.47 sancisce che:
l’acqua minerale, specialmente se conservata in bottiglie, deve essere tenuta al riparo della viva luce e da sorgenti di calore.
Si da atto che dopo operato il sequestro, come disposto dal dott._______________
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di___________________________, avvertito telefonicamente, venivano distrutti presso il centro di raccolta rifiuti del Comune di_________________________.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, e da consolidata giurisprudenza, si procedeva a deferire a codesta A.G. il sig. __________________________________________, proprietario e gestore del negozio, per il reato di cui all’ art. 5 c. 1 lett. b) Legge 30.04.1962 n. 283.
Si allega:
Verbale di accertamento sui luoghi:
Verbale di sequestro;
Verbale di distruzione di prodotti alimentari;
Verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore;
Fascicolo Fotografico.
Informativa di reato a cura di:__________________________
IL COMANDANTE
______________________________
- Settembre, 3
- 1021
- Annona, Commercio e Polizia Edilizia
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TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. 81 del 9.4.2008 – AUMENTO DELLE SANZIONI – DECORRENZA 1 LUGLIO 2018
- autore Cav. Mario RICCA
Il 19 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 140 è stata resa nota la pubblicazione del Decreto Direttoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, in merito alla rivalutazione delle sanzioni pecuniarie previste dal D. Lgs 81/08 a norma del comma 4-bis dell’articolo 306 del Decreto Legislativo n. 81/2008, così come modificato dal Decreto Legge n. 76/2013, convertito in Legge n. 99/2013 ed entrato in vigore il 29 giugno dello stesso anno.
Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs 81/08 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1 luglio 2018, nella misura dell’1,9%. per il prossimo quinquennio.
L’incremento delle sanzioni va calcolato sugli importi attualmente vigenti, senza effettuare arrotondamenti, e si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018.
- Settembre, 3
- 644
- Annona, Commercio e Polizia Edilizia, Attualità
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PROTOCOLLO ANTIEVASIONE LOCALE: ACCORDO TRA ANCI, GDF, AGENZIA ENTRATE E IFEL.
- di Luca Leccisotti – Comandante Polizia Locale e formatore del personale EELL
E’ stato recentemente siglato un accordo tra Agenzia Entrate, Guardia di Finanza, Anci e IFEL, per una più efficace partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale.
Oggetto del protocollo, sono naturalmente le segnalazioni qualificate, la formazione mirata con l’utilizzo di nuove tecnologie, il perfezionamento delle reti e sulla professionalità del gruppo di lavoro che parteciperà all’accertamento.
Innanzi tutto si vuole, con questo accordo, puntare ad una maggiore qualità delle “segnalazioni qualificate” tramite il SIATEL, partendo da una formazione seria degli Uffici Tributi dei comuni e con l’individuazione delle buone pratiche da implementare sul territorio.
Quindi, corretta elaborazione dei profili, dei comportamenti a rischio, comportamenti evasivi ed elusivi.
In definitiva la leva fondamentale è costituita dal rafforzamento del team antievasione, attraverso formazione diretta, incontri a tema e definizione di linee guida operative per realizzare gli obiettivi dell’intesa.
Nota stridente, dal silenzio assordante, è la totale assenza di ogni qualsiasi richiamo alla Polizia Locale.
La Polizia Locale, che ormai in ogni legge regionale è competente in polizia tributaria locale, è sempre in prima linea nonché è immersa e addentrata nei territori. E’ l’unica componente dei dipendenti comunali, che può rilevare comportamenti elusivi ed evasivi sul territorio in quanto è proprio la “locale” che, attraverso controlli commerciali, al codice della strada, alle occupazioni e ai controlli anagrafici, è l’unica che può incidere in maniera diretta e sul territorio, a differenza degli statici Uffici Tributi, implementando strategie di intervento in collaborazione con altre FF.OO.
Come al solito, questo aspetto fondamentale, non è stato per nulla rilevato.
Ai posteri l’ardua sentenza.
ATTIVITA’ DI BAR ALL’INTERNO DI UN CIRCOLO RICREATIVO
ATTIVITA’ DI BAR ALL’INTERNO DI UN CIRCOLO RICREATIVO –
E’ attività commerciale anche se frequentato solo da soci – La conferma viene dalla Cassazione
Fonte Tuttocamere.it
L’attività di bar con somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi specifici, svolta da un circolo culturale, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo e deve, pertanto, ritenersi ai fini del trattamento tributario, “attività di natura commerciale” ed i proventi sono, dunque, soggetti a imposizione fiscale.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione Civile, con la Ordinanza n. 15475 del 13 giugno 2018, che ha censurato la sentenza di una CTR che aveva sostenuto che il mancato rinvenimento di estranei nel locale del circolo in almeno una serata fosse elemento sufficiente per escludere la decadenza dalla qualità di “ente commerciale”, omettendo di valutare la circostanza che nei locali del Circolo era esercitato un bar, il che, quand’anche fosse stato riservato ai soli soci, avrebbe configurato attività comunque commerciale non rientrante nelle attività istituzionali.
La Corte ricorda che, aii fini della possibilità di usufruire dei vantaggi fiscali per i circoli culturali, elemento dirimente è la qualificazione dell’attività di bar ristoro come attività commerciale o meno.
In via generale, sono considerate effettuate nell’esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da associazioni che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, e per le altre associazioni sono invece considerate effettuate nell’esercizio di impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati, ove rese verso il pagamento di un corrispettivo o di un specifico contributo supplementare; in via eccezionale, invece, è esclusa la qualificazione di prestazione fatta nell’esercizio di attività commerciale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi a condizione che siano “effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive”.
La possibilità di usufruire dell’agevolazione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 111 del TUIR, anche a seguito della riforma introdotta dall’art. 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”), deriva, infatti, dal concorso di due circostanze:
a) dall’esclusione della qualificazione dell’attività svolta come attività commerciale, in ragione dell’affinità e strumentalità della stessa con i fini istituzionali (esclusione questa non ravvisabile nel caso di specie);
b) dallo svolgimento dell’attività unicamente in favore dei soci.
Ricordiamo che alla lett. f). del comma 1, dell’art. 4 della legge n. 383/2000 si stabilisce che le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da “f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali”.
Essendo questo il quadro di riferimento, è agevole dedurre – si legge nell’ordinanza – che “solo le prestazioni ed i servizi che realizzano le finalità istituzionali, senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione, non vadano considerate come compiute nell’esercizio di attività commerciale e, quindi, come non imponibili, mentre ogni altra attività espletata dagli stessi soggetti deve ritenersi rientri nel regime impositivo”.
Pertanto, l’attività di gestione di un bar ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come “non commerciale”, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (art. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e di quella sui redditi (art. 111 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), soltanto se la suddetta attività sia strumentale rispetto ai fini istituzionali dell’ente e sia svolta solo in favore degli associati.
LINK:
Per scaricare il testo dell’Ordinanza n. 15475/2018 clicca qui.
- Agosto, 8
- 2615
- Annona, Commercio e Polizia Edilizia
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SIGARETTE ELETTRONICHE – Fissate le modalità per il rilascio dell’autorizzazione per esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie – Decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- Fonte tuttocamere.it
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con decreto direttoriale n. 47885/RU del 16 marzo 2018 – pubblicato sul proprio sito istituzionale il 23 marzo 2018 – ha fissato modalità e requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento da parte degli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall’articolo 1, comma 75, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).
Tale disposizione ha previsto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Area Monopoli, emanasse un apposito decreto direttoriale con il quale fossero stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, «le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, …. ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio;
b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento….».
Nelle more dell’adozione di tale decreto, agli esercizi di cui sopra sarà consentita la prosecuzione dell’attività.
Per gli esercizi di vicinato, di cui all’articolo 4, del D.Lgs. n. 114/1998, le farmacie e le parafarmacie, che già effettuano la vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale decreto (e quindi entro il 23 aprile 2018) – dovranno inoltrare all’Ufficio dei monopoli competente per territorio, un’istanza di rilascio dell’autorizzazione prevista dal citato art. 62-quater, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 504/1995 (art. 1, comma 1).
Per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, che intendono iniziare l’esercizio dell’attività di vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, l’istanza dovrà essere presentata prima di iniziare l’attività medesima (art. 1, comma 2).
Per l’istanza dovrà essere utilizzato il modello allegato al presente decreto direttoriale (art. 1, comma 2).
L’Autorizzazione dovrà essere rilasciata dall’Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della istanza, previa verifica della conformità dell’istanza a quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto. L’autorizzazione ha validità biennale (art. 2, commi 1, 2 e 3).
L’autorizzazione “non abilita alla preparazione o confezionamento dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina” (art. 2, comma 5).
Gli Uffici dei monopoli dovranno istituire un registro degli esercizi autorizzati, distintamente per esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie (art. 2, comma 6).
Gli esercizi commerciali diversi dagli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che, alla data a decorrere dalla quale si applica il presente decreto (23 marzo 2018), sono in possesso di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, “hanno facoltà di cedere i prodotti medesimi ai soggetti fornitori e ai soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sopraindicata data” (e quindi entro il 23 aprile 2018) (art. 3, comma 3).
Gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie autorizzati ai sensi del presente decreto sono obbligati a fornirsi di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusivamente presso i soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 (il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia), i quali sono obbligati ad evadere l’ordine di fornitura di prodotti dai medesimi commercializzati previa richiesta all’Agenzia di registrazione e assegnazione del codice identificativo univoco dei prodotti ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto (art. 4, comma 1)..
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COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE – Pubblicate nuove risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico
Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti nuove risoluzioni:
La risoluzione n. 111455 del 21 marzo 2018 reca chiarimenti in merito alla possibilità o meno di avviare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande organizzata in un locale, con certificato di agibilità ed idonea destinazione d’uso, da adibire interamente a laboratorio cucina, con somministrazione dei pasti da effettuarsi esclusivamente in area esterna (giardino) contigua al medesimo locale, che sarà attrezzata con tavoli e sedie.
In particolare, ai fini di una corretta interpretazione dell’articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287, si chiede se sia possibile avviare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande così organizzata e, qualora fosse considerato possibile, se la notifica sanitaria debba riferirsi esclusivamente al locale di produzione-preparazione dei cibi o anche alla parte esterna attrezzata con tavoli e sedie.
Sulla base della normativa di riferimento (artt. 1, 3, comma 7 e 5, comma 6, L. n. 287/1991 e art. 64, comma 5, D.Lgs. n. 59/2010), secondo il Ministero consegue che l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande non può prescindere dall’ utilizzo di una unità immobiliare o parte della medesima, avente peraltro la destinazione d’uso prescritta per detta tipologia di attività. Pertanto, l’utilizzo di una superficie esterna, all’uopo attrezzata, deve intendersi come aggiuntiva e non come alternativa paritaria al locale adibito interamente a cucina.
Per quanto riguarda la necessità della notifica sanitaria anche per la superficie esterna, il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di trasmettere la presente nota e il quesito al Ministero della Salute e all’Ufficio Semplificazione della Presidenza del Consiglio dei Ministeri per la richiesta di un parere di competenza.
La risoluzione n. 115448 del 21 marzo 2018, in riferimento al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come modificato dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50), il cui articolo 4-bis prevede, al comma 2, la facoltà del comune di regolamentare l’apertura di nuovi punti vendita sulla base delle disposizioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano vigenti in materia e dei criteri e dei parametri qualitativi che saranno stabiliti in sede di Conferenza Unificata, risponde al quesito in merito alla possibilità, nelle more, di consentire l’apertura di un nuovo punto vendita della stampa quotidiana e periodica, sia di tipo esclusivo che non esclusivo.
Ferma restando l’applicabilità dell’istituto della SCIA, ai sensi del comma 1 del citato articolo 4-bis – scrive il Ministero – “la circostanza che allo stato non sia stata ancora adottata l’Intesa prevista dal comma 3 del medesimo articolo, non può comportare conseguenze non giustificabili quali l’impossibilità dell’avvio dell’attività di impresa nel settore di riferimento.”
La risoluzione n. 116329 del 21 marzo 2018 reca chiarimenti in merito agli interventi di proroga intervenuti con i commi 1180 e 1181 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, nello specifico, se quanto disposto possa essere applicabile ai produttori agricoli titolari di concessione di posteggio per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche.
Il Ministero ricorda che, già con parere n. 282683 del 7 settembre 2016, aveva avuto modo di precisare che quanto previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dalla Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, poteva essere considerato applicabile anche ai produttori agricoli che operano sulle aree pubbliche con posteggio dato in concessione.
Nel caso i produttori agricoli intendano operare tramite posteggi su area pubblica, i medesimi devono essere selezionati con le procedure applicabili ai commercianti che intendono svolgere l’attività di vendita con la medesima modalità.
Dunque, anche ai produttori agricoli operanti su area pubblica con posteggio dato in concessione non possono che applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 1180 e 1181 della richiamata legge n. 205 del 2017.
La risoluzione n. 120995 del 26 marzo 2018 diffonde il contenuto della nota n. 4040 del 21 marzo 2018 del Ministero dell’Interno, il quale, sulla base di un parere del Consiglio di Stato, fornisce chiarimenti in merito all’obbligatorietà, in capo agli operatori del commercio di cose antiche o usate, della tenuta di un registro delle operazioni poste in essere giornalmente, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 126 del T.U.L.P.S., ad opera dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, che condizionava l’esercizio del commercio di cose antiche o usate ad una dichiarazione preventiva all’autorità di pubblica sicurezza.
A seguito dell’abrogazione dell’articolo 126 del T.U.L.P.S., si è posta, infatti, la questione se dovesse considerarsi implicitamente abrogato anche il successivo articolo 128 nella parte in cui, rinviando al citato articolo 126, prescrive l’obbligo di tenuta del registro in parola.
Secondo il Consiglio di Stato l’intervento demolitorio sull’articolo 126 del T.U.L.P.S. deve considerarsi circoscritto unicamente a tale articolo, senza riverbero alcuno sul successivo articolo 128. Pertanto l’articolo 128 non è stato abrogato nemmeno in modo implicito, in quanto la disposizione ivi dettata fa riferimento anche a specifiche categorie di soggetti (fabbricanti, commercianti, esercenti), diversi dai commercianti di cui all’articolo 126.
Pertanto, coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, sono comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato articolo 128 del T.U.L.P.S..
La risoluzione n. 135206 dell’ 11 aprile 2018, stante gli interventi di proroga delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2020 intervenuti con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), reca alcuni chiarimenti in merito alle procedure di selezione pubblica per l’assegnazione di posteggi vacanti in mercati di nuova istituzione, posteggi da riassegnare a seguito di restituzione del titolo da parte degli operatori e posteggi ubicati nei mercati per i quali l’ente locale abbia previsto la riorganizzazione con riduzione dei medesimi, nonché sulla valutazione dell’attività esercitata in posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione.
In particolare, il quesito sottoposto al Ministero riguarda la possibilità, per il 2018, di procedere alla pubblicazione dei bandi di selezione per la concessione di posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e se le nuove concessioni assegnate avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021, visti gli interventi di proroga delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2020, intervenuti con la legge di bilancio 2018.
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Per scaricare il testo delle nuove risoluzioni clicca qui.
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