AUTOCARRO – SEGNALAZIONE DI SINISTRI CON MORTE – LESIONI GRAVI O GRAVISSIME |
Circolare Min. Interno nr. 300/A/4628/11/101/3/3/9 – prot. n. 12409 del 18 maggio 2011 e Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti nr.121409 del 18.5.2011, sulle disposizioni attuative dell’art. 7,c.7bis, D.Lgs. 286/2005 introdotto dall’art. 51 della L.120/2010. |
Cav. Mario Ricca
Quante volte è capitato o capita che durante un intervento sulla strada si effettuano rilievi di sinistri stradali da cui derivano la morte delle persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida cat.”C” o “C+E”.
La procedura in esame trova applicazione solo ai veicoli che effettuano il trasporto di merci per conto di terzi e non anche al settore del trasporto di cose per conto proprio.
Bene vediamo insieme cosi dice la legge.
Nel caso di violazioni di disposizioni del codice della strada, da cui derivano la morte delle persone o lesioni personali gravi o gravissime, è disposta la verifica in azienda presso il vettore e gli altri soggetti della filiera (Committente, caricatore e proprietario della merce).
Con circolare congiunta del 18 maggio 2011, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno diramato le disposizioni attuative dell’art. 7, comma 7 bis del decreto legislativo 286/05 così come modificato dalla Legge n. 120/2010.
In sostanza la circolare prevede che, qualora dalle violazioni di disposizioni del Codice della Strada, commesse da un vettore che esercita con veicoli che trasportano merce in conto terzi (non conto proprio), derivino la morte delle persone o lesioni personali gravi o gravissime (secondo la definizione dell’art. 583 del Codice Penale) e le suddette violazioni siano state commesse alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida C o C + E, è disposta la verifica presso il vettore e gli altri soggetti della filiera (committente, caricatore e proprietario della merce).
Una prima verifica e controllo sul Vettore e sugli altri soggetti della filiera verranno effettuati dallo stesso organo di polizia stradale che ha proceduto alla rilevazione e/o ricostruzione del sinistro con riferimento a:
- esercizio abusivo della professione di autotrasportatore o violazione delle condizioni e limiti stabiliti nel titolo autorizzativo;
- compatibilità delle istruzioni fornite in relazione agli artt. 142 (velocità) e 174 (tempi di guida e di riposo) del Codice della Strada;
- alla violazione degli artt. 61,62, 164 e 167 del Codice della Strada, in presenza di contratto scritto, di verifica dello stesso contratto o documenti equipollenti per accertare che non siano state fornite dal committente o da altri soggetti della filiera al vettore istruzioni incompatibili con le norme sulla sicurezza stradale. Il caricatore è comunque sempre responsabile senza ulteriori verifiche.
Tenete presente che dal 1 gennaio 2015 con legge 23.12.2014 nr. 190 è stata abolita la Scheda di Trasporto, pertanto non deve più essere richiesta l’esibizione o dei documenti ad essa equipollenti di cui all’art. 7 bis del DLG n. 286/2005.
Restano, naturalmente, in vigore le altre disposizioni che prevedono l’obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità ( documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.).
trascorso il termine di 15 giorni dalla definizione dell’incidente e/o dalla contestazione delle violazioni eventualmente accertate nel corso di verifiche presso i soggetti della filiera, l’organo accertatore comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità – Indirizzo: Via Giuseppe Caraci 36 – 00157 Roma (RM) Telefono: 06/4158.6450-6451-6458 Fax: 06/4158.4217, attraverso un modello standard allegato alla circolare interministeriale) i dati del sinistro e i dati identificativi dei soggetti della filiera del trasporto, specificando le violazioni contestate.
Ricevute le comunicazioni la Direzione Generale del Ministero dovrà procedere alla verifica del rispetto dell’art. 83 bis Legge 6.8.2008 nr.133, ai fini dell’applicazione dei commi 14 e 15 della legge medesima.
In sintesi si può dire che sul vettore (che abbia causato un incidente da cui derivino la morte delle persone o lesioni personali gravi o gravissime) e al contempo sul Committente, Caricatore e proprietario della Merce (corresponsabili del Trasporto ai sensi del D.Lvo 286/2005 e seguenti), il Ministero sarà impegnato a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 Agosto 2008, n. 133 (es. “costi minimi del trasporto”) ed eventualmente alla applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle disposizioni stesse (esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge).
A quest’ultimo proposito si evidenzia che i commi 14 e 15 dell’art. 83-bis prevedono che, in presenza di violazioni fiscali, finanziarie e previdenziali, le autorità competenti applichino le sanzioni ivi contemplate, salvo il caso previsto dal comma 16 del medesimo art. 83-bis.
Le autorità competenti all’applicazione di tali sanzioni sono state individuate con il Decreto 16 settembre 2009 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Giustizia e dello Sviluppo Economico.
Attualmente, ai sensi del citato art. 83-bis, comma 15 (così come modificato dall’art. 12, comma 80, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14/8/2012 – S.O. n. 173): «Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».
La modulistica predisposta dal Cav. Mario Ricca può essere scaricata gratuitamente :
- Lettera di segnalazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l’Intermodalità.
Modello da compilare di cui alla Circolare Ministero dell’Interno nr.300/A/4628/11/101/3/3/9 del 18.5.2011.
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