Modifica in parte dell’art.126 CdS – dall’art.49/5-ter lett.i nr.2 Decreto Legge 16.7.2020 nr.76 convertito con modificazione dalla legge 11.09.2020 nr.120 (G.U. nr.228 del 14.9.2020 – Supp.Ord. nr.33) – VIGENTE DAL 15.09.2020
dal 15 settembre 2020, l’art.126 del CdS è stato modificato in parte, in sostanza al comma 9, ma vediamolo insieme.
Come anzidetto, il tutto e in virtù dell’art. 49/5-ter lett.i nr.2 Decreto Legge 16.7.2020 nr.76 convertito con modificazione dalla legge 11.09.2020 nr.120 (G.U. nr.228 del 14.9.2020 – Supp.Ord. nr.33):
all’articolo 126 dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis . Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6»;
al comma 9, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Chi ha rinnovato la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8»;
Pertanto, il nuovo comma 9 dell’art.126 CdS, concede al titolare di patente di guida italiana rinnovata in un Paese extra UE/SEE 6 mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia di rinnovare la patente di guida con certificazione medica al fine di una nuova emissione della patente di guida.
Invece dopo il comma 8 è stato inserito il comma 8-bis di cui sopra.
1.10.2020 M.llo CC. In quiescenza Cav.RICCA Mario