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Se devi richiedere o rinnovare la patente, tra i documenti che ti verranno richiesti dalla Motorizzazione c’è la classica fotografia in formato fototessera (sono necessarie due copie). Questa deve rispondere a specifici requisiti elencati, di recente, in una circolare del ministero dei trasporti [1]. In generale, le foto devono essere frontali, a colori e scattate entro sei mesi dall’impiego. Inoltre il volto non deve essere coperto da oggetti come occhiali particolarmente ingombranti e colorati (sono ammessi gli occhiali da vista sempre che non oscurino gran parte del viso), cappelli (sono ammessi quelli per motivi religiosi, sempre che lascino scoperta la fronte) e veli. Ma procediamo con ordine.
Rinnovo o primo rilascio della patente e caratteristiche della fotografia in formato fototessera
Indice
1 Come rinnovare la patente
2 Dopo quando scade la patente?
3 Quanto vecchia può essere la fotografia?
4 Posso scattare la foto con la mia fotocamera e poi stamparla?
5 Posso tenere gli occhiali nella foto?
6 Come devono essere i capelli?
7 La circolare ministeriale e qualche esempio fotografico
Come rinnovare la patente
Quando è necessario rinnovare la patente di guida ?
La patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria di patente posseduta e dell’età del conducente.
Inoltre, solo le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, con durata non limitata, scadono al compleanno. Questa disposizione non si applica alle patenti C e D (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), alle CQC (Carta di qualificazione del conducente) e alle patenti A e B rinnovate con visita effettuata da una Commissione medica locale o da medici Asl specialisti nell’area della diabetologia e delle malattie del ricambio. L’allineamento tra le due date, scadenza patente e compleanno, avverrà progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno, alla scadenza consueta, il proprio documento di guida. Per i neopatentati, invece, sarà immediato appena otterranno l’abilitazione alla guida.
Dal 17 settembre 2012, infatti, in occasione della visita di conferma di validità della patente o del primo rilascio delle categorie di patente indicate prima, la prossima scadenza verrà fatta coincidere con il giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successivi al termine di validità ordinario previsto dal Codice della strada. In questo modo, solo al primo rilascio o rinnovo effettuati dal 17 settembre 2012, al documento verrà, di fatto, attribuita una validità superiore al periodo standard.
Ad esempio, una persona che compie gli anni il 15 dicembre, ha una patente B valida 10 anni ed effettua la visita di conferma di validità il 10 ottobre 2013, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2023: cioè per 10 anni, dalla data della visita, più i giorni fino al compleanno.
Invece, dai rinnovi successivi, che quindi dovranno essere effettuati entro la data del compleanno, il documento verrà confermato per il periodo di validità ordinario calcolato a partire dalla data della scadenza e non dalla data della visita medica. Per questo motivo, se la visita medica è effettuata dopo la scadenza, la durata di validità del documento sarà quella standard, ma risulterà ridotta dei giorni fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo.
Ad esempio, una persona che ha una patente con validità di 10 anni che scade il 15 dicembre 2023, ormai allineata al compleanno, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2033, sia che effettui la visita medica prima del 15 dicembre, sia che la effettui dopo.
Tabella riassuntiva della durata di validità delle patenti
Categoria patente |
Età |
meno di
50 anni |
più di
50 anni |
più di
60 anni |
più di
65 anni |
più di
70 anni |
più di
80 anni |
Anni di validità della patente |
AM, A1, A2, A, B1, B, BE |
10 |
5 |
5 |
5 |
3 |
2 |
C1, C1E, C, CE |
5 |
5 |
5 |
2(*) /
1 fino a 68 (**) |
2(*) |
2(*) |
D1, D1E, D, DE (*****) |
5 |
5 |
5(***) /
1 fino a 68 (****) |
5(***) /
1 fino a 68 (****) |
3(***) |
2(***) |
Patenti speciali (******)
AMS, A1S, A2S, AS, B1S, BS |
5 |
5 |
5 |
5 |
3 |
2 |
Patenti speciali (******)
C1S e CS |
5 |
5 |
5 |
2(*) |
2(*) |
2(*) |
Patenti speciali (******)
D1S e DS |
5 |
5 |
5(***) /
1 fino a 68 (****) |
5(***) /
1 fino a 68 (****) |
3(*) |
2(*) |
(*) Dopo i 65 anni la patente C o CE abilita a condurre veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t. Il rinnovo deve essere effettuato ogni 2 anni con visita in Commissione medica locale. Per guidare, fino a 68 anni, veicoli superiori a 20 t occorre uno specifico attestato rilasciato da una Commissione medica locale (vedi nota successiva)
(**) Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli.
(***) Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE. Per guidare, fino a 68 anni, i veicoli abilitati dalle patenti D1, D1E, D, DE occorre uno specifico attestato rilasciato da una Commissione medica locale (vedi nota successiva)
(****) Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli.
(*****) Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/9/2004, che consente la guida dei veicoli abilitati, rispettivamente, dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE.
(******) Il rinnovo di una patente speciale deve essere effettuato sempre in Commissione medica locale.
7. Cosa devo fare per rinnovare la patente di guida ?
Occorre effettuare una visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada, con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare.
Nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata in una Commissione medica locale:
– situazioni cliniche che possano far sorgere dei dubbi sulla idoneità alla guida
– patenti speciali
– patenti C o D, al superamento di alcuni limiti di età, come indicato nella tabella riassuntiva della durata di validità delle patenti della precedente risposta 6
Procedura di rinnovo
Al momento della visita, per quanto di competenza del Ministero, è necessario portare
– l’attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001 e €16,00 sul c/c 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
– una foto recente formato tessera
Il medico trasmette al Ministero in via telematica il certificato medico, la foto, la firma del patentato e gli estremi dei versamenti.
Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all’interessato: la ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente.
Successivamente il Ministero invia una nuova patente all’indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario.
Nel caso di mancato ricevimento della patente stessa entro 15 giorni dalla data della visita medica, il cittadino potrà contattare il numero verde 800979416, disponibile a qualsiasi ora e 7 giorni su 7, con risponditore automatico, che potrà fornire tutte le informazioni riguardanti la spedizione.
Per parlare con un operatore, invece, si potrà contattare il numero verde 800232323 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30.
Riferimenti normativi
Circolare n. 8326 del 9 aprile 2014
Nuova procedura di rinnovo di validità della patente di guida
N.B. Importi, bollettini e modalità di pagamento per Sicilia e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
Quanto vecchia può essere la fotografia?
La foto deve essere necessariamente recente. Ma cosa si intende con «recente»? Secondo il Ministero dei Trasporti [1], la foto non deve essere più vecchia di sei mesi. Si tratta di una regola valida per qualsiasi documento di riconoscimento e non solo per la patente. Quindi, se ti ritrovi nel cassetto due vecchie fototessere avanzate quando hai rinnovato un altro documento puoi utilizzarle solo se gli scatti sono stati eseguiti non al più tardi di sei mesi prima. Diversamente non possono essere impiegate né sulla patente, né sulla carta d’identità, né sul passaporto e dovrai procedere a procurarti nuove fototessere.
Posso scattare la foto con la mia fotocamera e poi stamparla?
Con l’avvento delle nuove tecnologie digitali è diventato facile produrre le fotografie in casa, anche quelle in formato fototessera. A tal fine, chi deve richiedere o rinnovare la patente non è tenuto a recarsi da un fotografo professionista, ma può provvedere da solo alla realizzazione dell’immagine da fornire alla Motorizzazione, scattandola con la propria fotocamera e poi stampandola a colori con un proprio dispositivo hardware. È però necessario che la foto risponda a determinate caratteristiche:
la dimensione deve essere: 40 millimetri di altezza x 35 millimetri di larghezza;
deve essere di buona qualità, chiara e nitida. La legge non prescrive uno standard minimo di pixel, il che significa che non bisogna necessariamente possedere una macchina fotografica di tipo professionale. L’importante è che l’immagine non risulti sfocata e che anche i tratti più particolari e nascosti del viso (si pensi a un neo) siano facilmente visibili;
il viso deve essere rivolto all’obiettivo della fotocamera in modo frontale, senza essere inclinato né lateralmente né verticalmente. Non sono ammesse pose artistiche (niente viso girato, profili, spalle alzate, ecc..);
l’espressione deve essere neutra (niente sorrisi o strane espressioni);
la bocca deve essere chiusa;
gli occhi del soggetto fotografato devono essere aperti. Il soggetto non deve essere ripreso troppo da lontano;
nella foto deve rientrare tutta la testa, senza alcun taglio: quindi è necessaria una inquadratura dalla sommità dei capelli fino alla sommità delle spalle, in modo che l’altezza della testa sia compresa orientativamente tra 28mm e 32mm. Il soggetto non deve essere fotografato troppo da lontano;
non ci devono essere né ombre né oggetti di sfondo, ma solo una superficie piana e bianca: quindi è necessario escludere sfondi come librerie o quadri, ma bisogna posizionare il soggetto dietro una parete bianca;
gli occhi non devono essere rossi per effetto del flash, né è ammesso il fotoritocco per evitare questo effetto;
non si possono utilizzare filtri che migliorino i colori o i dettagli della foto;
la stampa deve avvenire su carta di alta qualità e risoluzione, preferibilmente di tipo opaco. Non si può utilizzare carta lucida che crea problemi per via dei riflessi;
non è possibile consegnare foto tra loro diverse, sebbene nella medesima posa: è necessario procedere a ricavare più copie dallo stesso originale.
Posso tenere gli occhiali nella foto?
Si possono utilizzare solo gli occhiali da vista purché non siano particolarmente voluminosi e non coprano il volto. Secondo il Ministero, le montature degli occhiali da vista in cellulosa troppo evidenti e colorate non sono ammesse.
Come devono essere i capelli?
I capelli non possono essere posti davanti agli occhi e non possono coprire tutta la fronte.
La circolare ministeriale e qualche esempio fotografico
Circolare – 20/10/2016 – Prot. n. 23176 – Foto per patente
OGGETTO: Fotografie da apporre sulla patente di guida.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 23176/8.3
Roma, 20 ottobre 2016
OGGETTO: Fotografie da apporre sulla patente di guida.
Come noto, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la patente di guida è un documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità. Ciò determina la necessità di porre ogni necessario strumento di controllo per accertare che la fotografia apposta sul documento di guida rappresenti effettivamente il volto del suo titolare.
In merito, occorre considerare, anzitutto, che l’art. 289 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 prevede espressamente che la fotografia da apporre sulla carta di identità deve ritrarre il soggetto titolare della carta stessa “senza cappello“. Questa disposizione è valida anche per tutti gli altri documenti di riconoscimento, tra cui, appunto, la patente di guida.
Con circolare n. 4 del 14 marzo 1995, il Ministero dell’interno ha chiarito – rispondendo a quesiti in merito alle foto da apporre sulle carte di identità di suore o soggetti che per motivi religiosi hanno il capo coperto da turbante – che “nei casi in cui la copertura del capo in vari modi: velo, turbante o altro, è imposta da motivi religiosi, la stessa non può essere equiparata all’uso del cappello, ricadendo così nel divieto posto dall’articolo 289 del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Invero la cennata disposizione regolamentare non parla di capo scoperto ma bensì fa riferimento al cappello cioè ad un accessorio dell’abbigliamento il cui uso è eventuale e che, per le sue caratteristiche, potrebbe alterare la fisionomia di chi viene ritratto.
Diverso è invece il caso in esame ove il turbante ovvero il velo delle religiose, sono parte degli indumenti abitualmente portati e che concorrono nel loro insieme a identificare chi li porta.
Ciò premesso si ritiene opportuno, anche alla luce di possibili richiami al precetto costituzionale della libertà di culto e di religione, che le richieste in argomento debbano trovare favorevole accoglimento presso le amministrazioni comunali, purché i tratti del viso siano ben visibili“.
Pertanto, alla luce delle disposizioni di cui sopra, occorre prestare la massima attenzione affinché sia accertata la corrispondenza tra la fotografia apposta sulla patente e la persona che ne risulti essere il titolare.
Al riguardo, le recenti innovazioni tecnologiche offrono strumenti che possono, con alto livello di affidabilità, permettere queste verifiche, a condizione che la fotografia apposta sulla patente risponda a determinati parametri.
Di seguito si ritiene utile, ai nostri fini, riportare alcune indicazioni necessarie a verificare che le foto, presentate da coloro che richiedono, a qualsiasi titolo, il rilascio della patente di guida, siano conformi alle regole suggerite dall’ICAO (ente deputato alla standardizzazione dei documenti di viaggio).
Formato della foto
La foto deve essere di tipo “Immagine Frontale“, così come definito dagli standard ICAO 9303 e ISO 19794-5.
Caratteristiche generali
– Nel caso si debbano presentare più foto per la stessa persona, queste devono essere uguali.
– La foto deve essere recente (non più di sei mesi).
– La dimensione della foto deve essere 40-45 mm di altezza per 32-35 mm di larghezza. La dimensione della foto tessera è definita dalla dimensione del riquadro del cartellino dove va affissa la foto per l’acquisizione automatica della stessa, da parte del software.
– La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata (Fig. 1).
– Stampata su carta di alta qualità e risoluzione; si consiglia carta di tipo opaco (Fig. 2). È un suggerimento per ottenere una qualità della foto tale da poterla elaborare con il software automatico senza particolari problemi di acquisizione.
Inquadratura e posizione
– Lo sfondo deve essere uniforme, di preferenza grigio chiaro crema o celeste, oppure bianco. In questo modo si ottimizzano i parametri di contrasto ottenendo quindi una qualità dell’immagine migliore e facile da elaborare dai sistemi automatici.
– La foto deve riportare solo il soggetto. Non sono ammessi altri oggetti e altri soggetti (Fig. 3).
– La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, in modo che l’altezza della testa sia il 60%-90% dell’altezza della foto. In questo modo si ottiene una foto ben centrata, che non risulta né troppo “vicina” né troppo lontana (Fig. 4).
– Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche (cioè, viso girato, spalle alzate, etc.). Inoltre il viso deve essere fronte alla macchina e lo sguardo deve essere rivolto verso l’obiettivo (Fig. 5). L’immagine viene richiesta di tipo “frontale” perché tale sarà la scansione eseguita dai sistemi automatici.
– La testa deve essere centrata verticalmente (Fig. 6).
– L’espressione deve essere neutra, ed il soggetto deve avere la bocca chiusa e gli occhi ben visibili ed aperti.
Messa a fuoco, colori, luminosità e contrasto
– Non ci devono essere ombre sul viso o sullo sfondo (Fig. 7). Eventuali ombre potrebbero alterare il confronto con l’immagine che sarà scansionata in modo automatico in fase di riconoscimento.
– La foto deve essere a fuoco e chiaramente distinguibile (Fig. 8).
– Non devono essere presenti effetti di sovraesposizione o sottoesposizione (Fig. 9). In tal modo si ottiene una qualità della foto tale da poterla elaborare con il software automatico senza particolari problemi di acquisizione.
– La profondità di campo deve essere tale da mostrare chiaramente sia la parte frontale del viso (dal capo della testa al mento) sia entrambi i lati del volto (da orecchio ad orecchio). Infatti sia la fronte che il mento, come entrambe le orecchie, sono importanti riferimenti utilizzati per il riconoscimento automatico.
– Gli occhi devono essere ben visibili. Non sono ammesse foto con occhi rossi (Fig. 10). Anche gli occhi sono dei riferimenti del viso importanti nella fase di riconoscimento automatico.
– La foto deve avere un contrasto e una luminosità appropriate in modo che siano ben definite le caratteristiche del viso. Ciò permette di avere una ottimale risoluzione dei lineamenti e delle parti del viso utilizzati come riferimento in fase di riconoscimento automatico.
– La foto deve essere a colori, e questi devono essere naturali. Non sono ammesse foto con colorazioni diverse da quelle reali (Fig. 11). Nel caso contrario potrebbe risultare alterata la risposta del sistema automatico in fase di riconoscimento.
– Lo sfondo deve essere uniformemente illuminato.
Ornamenti, occhiali e coperture
– Non sono ammessi copricapo a meno di motivi religiosi. Se per motivi religiosi si ha l’obbligo di portare copricapo, bisogna comunque mostrare chiaramente il viso (Fig. 12a e Fig. 12b).
– Eventuali copricapi o veli possono coprire il viso del soggetto non permettendo così la possibilità di poter riconoscere il soggetto stesso.
– Gli occhi non devono essere coperti da capelli (Fig. 13).
– Non sono ammessi occhiali con lenti colorate. Le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili (Fig. 14). Bisogna sempre fare in modo che gli occhi risultino ben visibili sia per un riconoscimento visivo, sia perché gli occhi sono parametri di riferimento importanti in fase di riconoscimento automatico.
– La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi (Fig. 15).
La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata (Fig. 1)Danneggiata/macchiata
Figura 1
Va stampata su carta di alta qualità e risoluzione; si consiglia carta di tipo opaca (Fig. 2).
Figura 2
Desaturata Scarsa risoluzione
La foto deve riportare solo il soggetto, non devono essere visibili altri oggetti e altri soggetti (Fig. 3)
Figura 3
Un altro soggetto visibile / Oggetto in campo (es. giocattolo)
La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, in modo che l’altezza della testa sia compresa tra 28 mm e 32 mm (vedi figura sotto). In questo modo si ottiene una foto ben centrata, che non risulta né troppo “vicina” né troppo lontana (Fig. 4)
Figura 4
Inquadratura troppo ravvicinata / Inquadratura troppo lontana
Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche (niente viso girato, profili, spalle alzate, etc.); l’inquadratura deve essere frontale, lo sguardo rivolto verso l’obiettivo (Fig. 5)
Figura 5
Posizione angolata da ritratto in studio / Posizione inclinata del capo
La testa deve essere centrata verticalmente (Fig. 6)
Figura 6Testa non centrata
Non ci devono essere ombre né sul viso né sullo sfondo (Fig. 7) che deve essere uniformemente illuminato
Figura 7Ombra sullo sfondo / Ombra sul viso
La foto deve essere ben a fuoco, il contrasto tale da rendere i lineamenti chiaramente distinguibili (Fig. 8)
Figura 8Fuori fuocoSottoesposta / Sovraesposta
Figura 9
Gli occhi devono essere ben visibili, non sono ammesse foto con effetto occhi rossi o chiusi (Fig. 10)
Figura 10
Effetto occhi rossi
I colori devono essere naturali, non sono ammesse foto con colorazioni diverse da quelle reali (Fig. 11)
Figura 11
Colori falsati
Non sono ammessi copricapi di alcun genere a parte quelli portati per motivi religiosi; anche in tal caso comunque è necessario mostrare chiaramente il viso (Fig. 12)
Figura 12aCappello Berretto
Volto o parte del volto coperta
Gli occhi o altre parti del viso non devono essere coperti da capelli (Fig. 13)
Figura 13
Non sono ammessi occhiali con lenti colorate, le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili (Fig. 14)
Figura 14
La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi (Fig. 15)
Figura 15Montatura pesante / Montatura leggera ma che copre occhiSul sito www.ilportaledellautomobilista.it sarà attivata procedura che consentirà, ai soggetti, pubblici e privati che acquisiscono le fotografie necessarie per il conseguimento e la conferma di validità delle patenti di guida (autoscuole, studi di consulenza automobilistica, sanitari ex art. 119 c.d.s.), di verificare preventivamente off line la compatibilità delle immagini ai criteri ICAO.Il sistema associa, ad ogni singola immagine, un codice a barre univoco. L’immagine può essere acquisita sia tramite scanner, sia tramite apparecchio videofotografico (ad esempio cabina fotografica attrezzata per la procedura in parola). In quest’ultimo caso il titolare deve esprimere il suo espresso consenso per l’invio dell’immagine al CED.IL DIRETTORE GENERALEnote
[1] Min. Trasporti, circolare n. 23176 del 20.10.2016.
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
L’associazione dell’immagine alla patente avverrà con procedura che sarà illustrata, con apposito manuale, dal CED stesso.
Peraltro, si informa che il Centro elaborazione dati di questa Direzione Generale ha approntato un sistema per acquisire, tramite server, le fotografie scattate ai soggetti che richiedono il rilascio, a qualsiasi titolo, della patente di guida.
Tanto premesso, si porta a conoscenza degli Uffici in indirizzo che la scrivente Direzione, tramite specifico software caricato nel sistema informatico, verificherà automaticamente, una volta acquisita una fotografia da apporre sulla patente di guida, se questa è conforme ai criteri ICAO. Nel caso in cui non dovesse rispondere ai predetti criteri, l’interessato dovrà produrre una nuova fotografia.