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REVISIONE GENERALE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI – ANNO 2025 –

REVISIONE GENERALE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI   – ANNO 2025 –

TABELLA RIASSUNTIVA

 

 

PUNTO 1)

AUTOBUS  –   AUTOVEICOLI isolati di m.c.p.c. sup. 3,5 t.;

RIMORCHI di m.c.p.c. sup. 3,5 t. AUTOVEICOLI e

MOTOVEICOLI in servizio di piazza o di noleggio con conducente, AMBULANZE

Ogni anno entro il mese di rilascio della carta di circolazione per i veicoli immatricolati nel 2024 che sono sottoposti a revisione per la prima volta; entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell’ultima revisione per i veicoli che l’abbiano già effettuata.
C A T E G O R I A Tutti i veicoli immatricolati entro il Da sottoporre nuovamente se revisionati nell’anno Esclusi se revisionati nell’anno Anno di chiamata a revisione
PUNTO 2)

AUTOVETTURE uso privato

2021 2023 2024 2025
AUTOCARAVAN sino a 3,5 t. e anche di massa superiore se rientranti nella categoria M1 2021 2023 2024 2025
AUTOVEICOLI USO SPECIALE fino a 3,5 t 2021 2023 2024     2025
AUTOCARRI FINO a 3,5 t e AUTOVEICOLI per uso SPECIFICO fino a 3,5 t 2021 2023 2024 2025
RIMORCHI SINO A 3,5 T. 2021 2023 2024 2025
QUADRICICLI a motore Cat. L5e – L7e 2021 2023 2024 2025
PUNTO 3)

CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI cat. L6e,

MOTOCICLI – MOTOCARROZZETTE-MOTOCARRI- MOTOTRATTORI-MOTOVEICOLI TRASPORTO PROMISCUO – MOTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E AD USO SPECIALE

 

2021

2021

 

 

2023

2023

 

2024

2024

 

2025

2025

 

Veicoli storici e collezionistici, revisione ogni 2 anni 2023 2024 2025
 Le macchine agricole ed operatrici immatricolate entro il 31.12.1983 sono chiamate a revisione entro il 31 dicembre 2024..Quelle immatricolate dal  1.1.84 al 31.12 1996 entro 31.12.2024. Modifiche apportate dal D..L.30.12.2023 n.215. Le modalità di effettuazione delle revisioni dovevano essere definite con decreto di cui all’articolo 5 del decreto interministeriale 20.5.2015. Decreto mai emesso. Quindi le revisioni delle macchine agricole e operatrici sono sospese. Nessuna sanzione al riguardo. Entro

31.12.83

 

 

Dal. 1.1.84 al 31.12-96

 

Nessuna revisione fatta nel 2024 si attende proroga che ancoranonon c’è  

?

31.12

2024

 

 

3 1.12. 2024

Le operazioni per i veicoli di cui al punto 1) devono essere effettuate nel corso dell’anno 2025, secondo il seguente calendario:

a) entro il mese di rilascio della carta di circolazione per i veicoli che, immatricolati nel 2024 sono sottoposti a revisione annuale per la prima volta.

  1. b) entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell’ultima revisione, per i veicoli che l’abbiano già effettuata nell’anno 2024.

Per i veicoli di cui al punto 1) ne è consentita la libera circolazione anche oltre i termini di scadenza prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro i termini e sino al giorno indicato nella prenotazione. In caso di prenotazione oltre i termini di scadenza o, in caso di circolazione oltre il giorno stabilito nella prenotazione, verranno applicate le sanzioni previste dall’articolo 80 C.S.

Le operazioni per i veicoli di cui al punto 2) devono essere effettuate nel corso dell’anno 2025, secondo il seguente calendario:

a) entro il mese di rilascio della carta di circolazione per i veicoli immatricolati nell’anno 2021 che sono sottoposti a revisione periodica per la prima volta dopo 4 anni.

  1. b) entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell’ultima revisione, per i veicoli che l’abbiano già effettuata nel 2023 e che devono quindi ripeterla.

Sono esclusi dalla revisione i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2021 che siano già stati sottoposti a revisione nel 2024.

Contrariamente a quanto detto per i veicoli di cui al punto 1), per i veicoli di cui al punto 2) la revisione deve essere effettuata entro il mese di rilascio della carta di circolazione o entro il mese di effettuazione dell’ultima revisione. Non sono consentite proroghe per prenotazioni presso le officine autorizzate anche se effettuate nei termini. Sono consentite proroghe per tutti i veicoli in presenza di prenotazione effettuata nei termini, esclusivamente presso i centri di controllo pubblici UMC. La circolazione è consentita sino al giorno indicato nella prenotazione.

Le operazioni per i veicoli di cui al punto 3) devono essere effettuate nel corso dell’anno 2025, secondo il calendario dei veicoli di cui al punto 2 da effettuarsi: per ciclomotori con certificato di circolazione rilasciato nell’anno 2021 (dopo 4 anni) entro il mese indicato nel certificato stesso; per i motocicli a 2 –  3 – o   4 ruote immatricolati nel 2021 entro il mese in cui è stata rilasciata la carta di circolazione. Per quelli già revisionati nell’anno 2023 e soggetti nuovamente alla revisione, nel mese in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Ai ciclomotori, motocicli e motoveicoli si applicano le medesime regole dei veicoli di cui al punto 2).

SANZIONI

Sono soggetti da subito alle sanzioni di cui all’articolo 80 comma 14:

1) I veicoli di cui al punto 1) immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 2023 o precedenti che non siano stati sottoposti a revisione nell’anno 2024, (salvo prenotazione fatta nei termini.)

2) I veicoli di cui al punto 2) immatricolati nell’anno 2020, che non sono stati sottoposti a revisione nell’anno 2024 ovvero quelli già revisionati nel 2022 non sottoposti nuovamente a revisione nell’anno 2024.

NON SONO SOGGETTI DA SUBITO ALLE SANZIONI DI CUI ALL’ART.  80 i veicoli di cui al punto 2) e 3) già revisionati nell’anno 2023 perché dovranno ripresentarsi a revisione nell’anno 2025, in base al mese in cui sono stati revisionati l’ultima volta.

  1. I veicoli sottoposti a prova con esito: REVISIONE RIPETERE DA SOTTOPORRE A NUOVA VISITA ENTRO UN MESE, possono circolare in tale periodo sempre che abbiano provveduto al ripristino delle anomalie riscontrate in sede di revisione ed indicate nella carta di circolazione.

Ai veicoli non sottoposti alla revisione nei termini non si ritira più la carta di circolazione, ma si annoterà sulla stessa che il veicolo è sospeso dalla circolazione sino all’esito della revisione. Al conducente in base alla circolare Ministeriale n. 0090916 del 12/11/2010, sarà consentito di raggiungere un luogo di custodia da lui indicato tramite il tragitto più breve.

Nessuna sanzione per i veicoli eventualmente revisionati nell’anno 2024




CODICE DELLA STRADA: Modifiche dell’art.126 CdS , la spiegazione di Mario Ricca

Modifica in parte dell’art.126 CdS – dall’art.49/5-ter lett.i nr.2  Decreto Legge 16.7.2020 nr.76 convertito con modificazione dalla legge 11.09.2020 nr.120 (G.U. nr.228 del 14.9.2020 – Supp.Ord. nr.33) –  VIGENTE DAL 15.09.2020

 

 

dal 15 settembre 2020, l’art.126 del CdS è stato modificato in parte, in sostanza al comma 9, ma vediamolo insieme.

Come anzidetto, il tutto e in virtù dell’art. 49/5-ter lett.i nr.2 Decreto Legge 16.7.2020 nr.76 convertito con modificazione dalla legge 11.09.2020 nr.120 (G.U. nr.228 del 14.9.2020 – Supp.Ord. nr.33):

 

all’articolo 126 dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis . Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6»;

al comma 9, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Chi ha rinnovato la patente di guida presso un’autorità diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8»;

 

Pertanto, il nuovo comma 9 dell’art.126 CdS, concede al titolare di patente di guida italiana rinnovata in un Paese extra UE/SEE 6 mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia di rinnovare la patente di guida con certificazione medica al fine di una nuova emissione della patente di guida.

Invece dopo il comma 8 è stato inserito il comma 8-bis di cui sopra.

 

1.10.2020  M.llo CC. In quiescenza Cav.RICCA Mario

 




LA SOSTA IRREGOLARE SU AREA PRIVATA CHE OSTRUISCE L’ACCESSO E L’USCITA DEL PROPRIETARIO DEL LOCALE PROCEDIBILITA’ A QUERELA O D’UFFICIO ? COME COMPORTARCI DOTT. GIUSEPPE AIELLO

Macchina che si trova su uno scivolo davanti ad un garage privato ferma da più giorni sj può fare qualcosa?

Capita molte volte che la polizia municipale si ritrovi ad affrontare un caso simile per nulla banale. Ecco alcune risposte alla domanda se si può fare qualcosa formulata da operatori di polizia municipale in un gruppo su whatsapp al quale appartengo:

No. Il proprietario deve delimitare la sua proprietà

Lui potrà procedere contro il proprietario Del veicolo che ha “invaso” la sua proprietà privata

Oppure si potrebbe configura te come reato di violenza privata  lo dice la cassazione , magari è un eccesso ed è preferibile percorrere la strada consigliata dal collega

Ma sempre con querela di parte?

Se il garage non è un passo carrabile con tanto di autorizzazione ci andrei molto cauto

Buongiorno colleghi, mi inserisco anch’io per affermare che, anche in presenza di passo carrabile, non si potrebbe cmq intervenire d’ufficio in questo caso, in quanto l’auto è in sosta in area privata. Quindi tocca al proprietario dell’area interessata dalla presenza dell’auto procedere a querela

Si! È obbligo del privato tutelare la sua proprietà… magari delimitandola per impedire l’accesso a chi non ne avrebbe diritto…

Ovvero, se l’auto si fosse trovata in sosta sul passo carrabile, ma in area pubblica, non staremmo qui a dibattere sul caso…

Ho ritenuto opportuno aggiungere alle posizioni su indicate anche il mio parere che di seguito sintetizzo.

SOSTA DAVANTI AL GARAGE REATO art 610 c.p.

La violenza privata – articolo 610 è un  reato perseguibile d’ufficio disciplinato nell’ordinamento giuridico italiano all’interno del Codice Penale La denuncia è un atto che può essere presentato da qualsiasi cittadino, a prescindere che sia o meno la vittima di un reato, alla Procura della Repubblica nel momento in cui viene a conoscenza di un fatto illecito relativo a un reato perseguibile d’ufficio.

La denuncia è un atto facoltativo, I reati procedibili d’ufficio devono essere denunciati obbligatoriamente:

  • dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio qualora abbiano avuto notizia del reato nell’esercizio delle proprie funzioni o a causa di esse;
  • dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, anche al di fuori del servizio svolto.

Bisogna sottolineare che i reati perseguibili d’ufficio sono in genere reati di maggiore gravità, per i quali nel momento in cui un Pubblico Ministero venga a conoscenza di un’ipotesi di reato, deve iscriverla nel Registro Generale Notizia di Reato della Procura e avviare le indagini. L’azione che viene avviata d’ufficio è irrevocabile: non la si può dunque interrompere come avviene invece nel caso di remissione della querela.

Una sentenza di Cassazione (sezione V Penale, sentenza n. 51236/2019) conferma l’orientamento già espresso in materia dalla Suprema Corte  con il pronunciamento 40482/2018, che aveva chiarito i casi in cui si configura il reato di violenza privata. Secondo l’orientamento della giurisprudenza si cinfigura il reato di violenza privata  ogni qual volta si occupa il parcheggio riservato a una specifica persona invalida, o si parcheggi la propria auto davanti ad un fabbricato in maniera tale da bloccare il passaggio e impedire l’accesso e così via.

Inoltre integra il reato di violenza privata la condotta di colui che, avendo parcheggiato irregolarmente il proprio veicoli in un’area condominiale, alla quale non aveva diritto di accedere, impedisce l’uscita di altri veicoli sulla pubblica via, rifiutandosi di liberare l’accesso e pretendendo che gli altri attendano le sue necessità (Cass. Pen. sez. IV, sentenza n. 16571 del 16 maggio 2005),

Un ulteriore esempio è dato dalla sentenza 8425/2013 della Cassazione, in cui è precisato che il delitto di violenza privata è integrato anche dalla condotta di chi parcheggia la propria auto dinanzi a un fabbricato, bloccando il passaggio e impedendo l’accesso, in quanto “ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione”.

Anche un parcheggio irregolare in area condominiale può integrare la violenza privata: la Cassazione, con sentenza 16571/2006, ha descritto un fatto di voluta intenzione dell’imputato di mantenere il proprio veicolo – già parcheggiato irregolarmente in un’area condominiale alla quale non aveva diritto di accedere (“condominio a lui estraneo”) – in modo tale da impedire alla persona offesa di transitare con il proprio veicolo per uscire sulla pubblica via, rifiutando reiteratamente di liberare l’accesso

Occorre precisare, tuttavia, che nel reato di violenza privata, il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l’offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare od omettere qualcosa contro la propria volontà. In entrambi i casi il reato di violenza privata si perfeziona, dunque, con il rifiuto e non nel mero elemento oggettivo che, in sé considerato, non assume le connotazioni offensive richieste dall’articolo 610 codice penale.

Tenuto conto di quanto fin qui sopra riportato e riferendomi all’ intervento di routine rappresentato dal collega è facilmente possibile che lo stesso, si trasformi in un intervento tutt’altro che banale. Infatti, poiché oltre ad essere agenti di polizia stradale, siamo anche agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, a ricezione di una chiamata di intervento per constatare la presenza di veicolo tale da ostruire un ingresso ad un garage anche se su area privata, non basta affatto chiedere se chi chiama dispone o meno di passo carrabile evidenziato dall’apposito segnale, ma occorre verificare se tale sosta ostruente, non integri il reato ex articolo 610 del codice penale .

Vi è certamente correlazione tra sosta e violenza privata, basta ricordare il caso della sosta/reato che si concretizza quando un veicolo è lasciato in sosta all’interno di uno spazio riservato ad un diversamente abile assegnatogli “ ad personam” e non su uno spazio di sosta genericamente riservato ai diversamente abili. La cassazione penale Sezione V, con la sentenza n. 17794/2017, ha chiarito che in tali casi non è possibile la sola applicazione della sanzione amministrativa ma, è doveroso anche procedere penalmente. Ribadisco e concludo che la procedibilità nei casi di reato ex articolo 610 del codice penale è d’ufficio, dunque non soggetta alla proposizione di querela di parte.

Cordialmente Giuseppe Aiello , Comandante della Polizia Municipale di LioniSOSTA PRIVATA VIOLENZA




Le novità sui MONOPATTINI di Mario Ricca

MONOPATTINI SETTEMBRE 2020<

MONOPATTINI  Legge 160 del 27.12.2019  Modificata dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 pubblicata sulla  G. U. nr. 51 del 29 febbraio 2020

 Cari colleghi,

come  voi ben sapete, oramai sulle strade sia urbane che extra, sono invase da monopattini a spregio delle norme del CdS, e in ultimo protagonisti anche di sinistri stradali gravi. E’ diventato un vero e proprio problema ai fini della sicurezza stradale.

Vediamo insieme quali norme prevedono la punizione del conducente.

 

Legge nr.160/2019 art.1 comma 75-bis come modificato dalla legge 8/2020

Sanzione da €.100 a €.400

PMR . €.100

Pagamento entro 5 giorni €.70,00

 

¨ Circolazione con monopattino elettrico avente caratteristiche tecniche difformi da quelle previste:

·      Privo di dispositivo di segnalazione acustica;

·      Privo di regolatore di velocità (6 km/h massima per area pedonale urbana e 25 Km/h in strada e piste ciclabili) o se in grado di superare i 20 km/h);

·      Privo di marcatura CE.  (prevista dalla direttiva 2006/42/CE).

¨ Circolazione con monopattino elettrico avente caratteristiche tecniche difformi da quelle previste:

·      Dotato di motore termico;

·      Dotato di motore Elettrico superiore a 0,5 Kw. (500 W).

ü  PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA NON CONSENTITO;

ü  Procedere al sequestro del veicolo ai fini della confisca art.213 CdS.

 

 

Legge nr.160/2019 art.1 comma 75-ter come modificato dalla legge 8/2020

 

Sanzione da €.100 a €.400

PMR . €.100

Pagamento entro 5 giorni €.70,00

 

¨ Conduzione di monopattino da parte di persona inferiore agli anni 14 di età.
¨ Circolazione con monopattino su strada urbana con limite di velocità superiore ai 50 km/h.
¨ Circolazione con monopattino su strada  extraurbana senza impegnare la pista ciclabile presente.
¨ Circolazione con monopattino su carreggiata ad una velocità superiore ai 25 Km/h.
¨ Circolazione con monopattino in area pedonale ad una velocità superiore ai 6 Km/h.
¨ Circolazione durante l’oscurità con monopattino privo  di luce gialla o bianca fissa anteriore e catadiottri o luce posteriore rossa fissa.
¨ Circolazione in condizioni atmosferiche che richiedano l’illuminazione con monopattino privo di luce gialla o bianca fissa anteriore e catadiottri  o luce posteriore rossa fissa.

 

Legge nr.160/2019 art.1 comma 75-quater come modificato dalla legge 8/2020

Sanzione da €.50 a €.200

PMR . €.50

Pagamento entro 5 giorni €.35,00

 

Circolare con monopattino su più file.
Circolare con monopattino affiancati in numero superiore a due.
Circolare con monopattino senza avere il libero uso di braccia e mani.
Circolare con monopattino reggendo il manubrio con una sola mano.
Conduzione di monopattino da parte di minore di anni 18 senza indossare casco protettivo.
Circolazione con monopattino trasportando altra persona.
Circolazione con monopattino trasportando oggetti.
Circolazione con monopattino trasportando animali.
Circolazione con monopattino trainando veicoli.
Circolazione con monopattino facendosi trainare da altro veicolo.
Circolazione con monopattino durante l’oscurità senza indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Circolazione con monopattino in condizioni atmosferiche che richiedano illuminazione senza indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Ricordarsi:

che la circolazione dei monopattini elettrici è limitata:

strade urbane con limite di velocità di 50 km/h (dove è consentita la circolazione dei velocipedi),

strade extraurbane se è presente una pista ciclabile, (ma solo all’interno della pista stessa),

aree pedonali urbane (dove è consentita la circolazione dei velocipedi).

 Inoltre:

 La circolazione sui marciapiedi o sugli spazi riservati ai pedoni è sempre vietata;

Per la conduzione su strada è richiesta l’età minima di 14 anni, non è necessaria la patente;

Se il conducente è un minore di anni 18 deve indossare idoneo casco protettivo;

Se il conducente è minore, contestare la violazione all’esercente la patria potestà genitoriale o chi ne fa le veci poiché il minore non è assoggettabile a nessuna violazione amministrativa (legge 689/81);

I monopattini elettrici, ove consentita la circolazione, non possono superare la velocità di 25 km/h sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.

Si riporta una scheda sui monopattini:

 

Equiparazione ai velocipedi SI
Posti a sedere NO
Motore elettrico nominale continua non superiore 0,50 KW SI
Possesso patente NO
Età minima per utilizzo 14 anni
Casco    Obbligo solo tra i 14 e i 18 anni
Strade urbane SI ma solo dove vige 50 km/h e sia consentita circolazione velocipedi
Strade extraurbane SI ma solo dove esiste pista ciclabile che deve essere utilizzata
Limite velocità su carreggiata Max 25 km/h
Limite velocità su aree pedonali Max 6 km/h
Luci obbligatorie SI da mezz’ora dopo tramonto, oscurità e di giorno per condizioni atmosferiche che richiedano l’illuminazione
Targa NO
Assicurazione NO
Circolazione Mai affiancati in numero superiore a 2
In unica fila quando richiesto dalla circolazione
Libero uso delle braccia e delle mani
Manubrio va retto sempre con entrambe le mani, salvo segnalare svolta
Bretelle o giubbotti retroriflettenti SI da mezz’ora dopo tramonto, oscurità e di giorno per condizioni atmosferiche che richiedano l’illuminazione
Applicazione norme codice della strada e DM Mit 4 giugno 2019    Mai in aree esclusivamente private
Servizi di noleggio anche free-floating nelle città    Giunta Comunale con apposita delibera: Numero licenze attivabili
Numero massimo monopattini
Obbligo assicurazione
Modalità di sosta dei monopattini
Limitazioni alla circolazione in determinate aree della città

 

 

 




POLIZIA STRADALE E CONTACHILOMETRI MANOMESSI – REATO

 Mario Ricca

Quante volte è capitato o capita di sentire, oppure di intervenire in merito a delle denunce dei cittadini poiché, accortisi, sono stati raggirati e truffati per esempio: acquisto di un auto usata, manomettendo a sua volta il contachilometri.

Un fenomeno molto diffuso sia in Italia che all’estero

Sappiate che questo è reato penale, ma vediamo insieme.

La manomissione dei contachilometri infatti è punita sia a titolo di truffa (art. 640 c.p) che di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p).

Lo ha precisato anche chiaramente la Cassazione nella sentenza n. 24017/2018: la quale ha detto “questa Corte di legittimità ha stabilito la differenza tra la truffa  contrattuale ed il reato di frode in commercio, precisando che la truffa si concretizza quando l’inganno perpetrato nei confronti della parte offesa è stato determinante per la conclusione del contratto, mentre la frode in commercio si perfeziona nel caso di consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, ma sul presupposto di un vincolo contrattuale costituito liberamente senza il concorso di raggiri o artifici (Sez. 3, n. 40271 del 16/07/2015)“.

Per fortuna adesso quando si va a sottoporre il veicolo alla prescritta revisione, sulla carta di circolazione vengono inseriti anche i chilometri del veicolo, così facendo, i venditori, non possono più manomettere il veicolo.

 




Auto carica di bagagli? Multe fino a 338 euro

  • Caricare l’auto di bagagli può costare una multa fino a 338 euro oltre al ritiro della patente e della carta di circolazione. La sanzione è prevista dall’art. 164 del Codice della strada . Font: www.studiocataldo.it

di Marina Crisafi – da www.studiocataldi.it

Siete pronti per la partenza per le vacanze, ma avete la macchina stracarica che sembra il furgone del comico Franco, oh Franco, col cofano e il tetto pieno persino di soppressate calabresi? Bene, sappiate che siete a rischio multa, piuttosto salata.

Il codice della strada, infatti, prevede precise prescrizioni per il carico dell’auto, e in caso di violazioni commina multe fino a 338 euro.

La norma di riferimento è l’art. 164 che specifica anche le accortezze con cui posizionare gli oggetti trasportati in auto:

Bagagli auto: garantire libertà movimenti e stabilità veicolo

 

Anzitutto, l’art. 164 cds si occupa di disciplinare la sistemazione del carico sui veicoli. Questo deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione. Inoltre deve essere posizionato in modo “da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida, da non compromettere la stabilità del veicolo, da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio”.

Limiti di sagoma da non superare

 

Nello specifico, inoltre, la norma stabilisce che il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’articolo 61 (ossia 2,55 m di lunghezza, 4 m di altezza e 12 m di lunghezza totale compresi gli organi di traino) e che non “può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo”. Può sporgere invece dalla parte posteriore, ma solo se costituito “da cose indivisibili e fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo”, purchè nei limiti di cui all’articolo 61.

 

Carichi, niente sporgenze laterali

 

La disposizione sancisce poi che “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”. Fermi restando i limiti di sagoma di cui all’art. 61, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo in modo da non superare i 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori.

Gli accessori mobili non devono, inoltre, sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma e non devono strisciare sul terreno (divieto questo generale, anche se si tratta di cose in parte sostenute da ruote).

Ad ogni modo, per il carico che sporge dal veicolo, vanno adottate “tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada” e le sporgenze longitudinali vanno segnalate mediante uno o due speciali “pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo”.

Le sanzioni per le auto troppo cariche

 

L’art. 164 cds non si ferma ad enunciare le prescrizioni cui attenersi ma commina a chiunque venga beccato a violare le disposizioni una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 85 a euro 338.

Oltretutto, il veicolo fermato “non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico” correttamente. Per cui, l’organo accertatore, oltre ad applicare la sanzione deve procedere altresì al “ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida” facendo sì che il veicolo sia condotto in luogo idoneo ai fini della sistemazione. Solo una volta che la stessa sia stata compiuta a norma di legge, nato il carico in maniera conforme alle norme di legge, verranno restituiti i documenti all’avente diritto.

Consiglio: meglio partire leggeri!

 

Per cui, meglio fare attenzione e partire con carichi sistemati ad hoc, senza strafare coi bagagli: ne va della sicurezza del viaggio e del portafogli!




PATENTE DETERIORATA O ILLEGGIBILE – RITIRO – MODULISTICA i suggerimenti del Cav. Mario Ricca

Scaricate la modulistica predisposta dal Cav. Mario RICCA

 

Quante volte è capitato o capita che durante un controllo alla circolazione stradale, si accerta che il conducente di veicoli durante l’esibizione della patente di guida, questa, è deteriorata oppure illeggibile. Bene, sappiate che potete ritirarla ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno nr.98 del 04 Ottobre1999, è inoltrata all’Ufficio D.T.T. del luogo di residenza/rilascio  che, previo richiesta  del titolare del documento,  potrà e verificherà la possibilità di   emettere il duplicato.

Praticamente una patente deteriorata “non è più nello stato materiale di assolvere non solo alla funzione di certificazione della titolarità dell’abilitazione, ma neanche alla funzione di identificazione personale del conducente”. Le versioni “cartacee” sono quelle più soggette all’usura, ma non sono esenti dal fenomeno nemmeno quelle formato tessera (cs.card).

La patente di guida si intende deteriorata quando anche uno solo dei suoi dati quali:

numero del documento;

data di scadenza, PATENTE DETERIORATA O ILLEGGIBILE – MODULISTICA – MAGGIO 2018non sia identificabile.

stringa alfanumerica.

numero della patente;

foto del titolare,

dati anagrafici,

Si allega:

Circolare ministeriale nr.98.

 

Verbale di ritiro della patente di guida;

 

 

 

 




CODICE DELLA STRADA: CICLOMOTORI – CIRCOLAZIONE CON VECCHIA TARGATURA: Come agire (I Suggerimenti del Cav Mario Ricca)

 

CICLOMOTORE – CIRCOLAZIONE CON VECCHIA TARGATURA – APRILE 2018

 

Nonostante che da molti anni vi sia stata l’entrata in vigore della Legge 29 luglio 2010 nr. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) ( G.U. Serie Generale nr.175 del 29.7.2010 – Supp.Ord. nr.171)   la quale stabiliva che decorsi i 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge e cioè dal 14.02.2012, i ciclomotori (cs. cinquantini,motorini) avevano l’obbligo di nuova targatura e certificazione di circolazione, si continua ad assistere al fatto che alcuni conducenti di tali veicoli, continuano a circolare come se niente fosse, senza aver provveduto all’incombenza di cui sopra.

Va ricordato che dal giorno 14.02.2012, chi viene sorpreso a circolare con il ciclomotore non in regola con la targatura nuova e certificazione di circolazione in conformita’ alle disposizioni di cui al comma 2 della legge 29.7.2010 nr.120 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559” con pagamento entro 60 giorni di €. 519,67.

Giova, ancora ricordare che:

Trattandosi di norma non contenuta nel CdS, il pagamento della violazione è disciplinato dall’art. 16, Legge n. 689/81 ed il versamento deve avvenire tramite mod. F23 e può essere effettuato:

Mediante versamento diretto al Concessionario per la riscossione tributi   Agenzia dell’Entrate competente per territorio ( ex Equitalia);

Mediante delega ad una banca od ufficio postale sita nell’ambito territoriale del medesimo concessionario;

compilando apposito modulo F23 con i seguenti dati:

Ufficio/Ente= per i Carabinieri 9°2, per la Guardia di Finanza 9C7, per la Polizia Municipale 9°0

Codice Territoriale (Codice catastale del paese ove è il Comando)

Causale= PA

Codice Tributo = 741T – descrizione: Sanzione Amministrativa

I proventi vanno allo Stato;

In caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni, l’organo accertatore dovrà inviare rapporto all’autorità competente che è il Prefetto del luogo della commessa violazione al fine dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione prevista dall’art. 17 della Legge 689/81.

 

Ambito di Applicazione

 

Le disposizioni si applicano a tutti i ciclomotori,ovvero, ai seguenti :

 

 Ciclomotori a due ruote (Categoria L1) aventi :

una velocità massima di costruzione non superiore a 45 Km/h

cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cmc se a combustione interna

motore la cui potenza nominale continua max è inferiore o uguale a 4 kW se elettrico

 Ciclomotori a tre ruote (Categoria L2) aventi :

  • una velocità massima di costruzione non superiore a 45 Km/h
  • cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cmc per i motori ad accensione comandata
  • potenza max netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna
  • un motore la cui potenza nominale continua max è inferiore o uguale a 4 kW se elettrico
 Ciclomotori a quattro ruote (quadricicli leggeri – Cat. L6) aventi :

una velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 45 Km/h

massa a vuoto inferiore o pari a 350 Kg, escluse le batterie per i veicoli elettrici

cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cmc per i motori ad accensione comandata

potenza max netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna

potenza nominale continua inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici

 

PRONTUARIO

 

 

Legge 120/2010
 

IPOTESI DI INFRAZIONE

SANZIONI

PREVISTE

PAGAMENTO

ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI ACCESSORIE
ART. 14 – Commi 2 e 3 – Legge 120/2010

Conducente del ciclomotore munito di contrassegno identificativo……. Circolava ancora con la vecchia documentazione, non costituita da certificato di circolazione e targa come previsto dall’art.97 comma1 CdS.

Sanzione amm.va

da € 389,00

   a € 1.559,00

 

519,67

 

Nessuna

 

 

Giova riferire che per condurre i ciclomotori a partire dal 19 gennaio 2013 bisogna essere in possesso di una patente di categoria AM, con età minima di anni 14.

 

Ai sensi dell’art.193 CdS, devono anche essere assicurati, ai fini della circolazione.

Non si può in nessun modo modificare le parti tecniche costruttive dei ciclomotori.

 

Il CdS ribadisce che i ciclomotori, qualora superano il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, dell’art.52 CdS, sono considerati motoveicoli (art. 52/4 CdS) a tutti gli effetti e pertanto devono essere assicurati come tali e che il conducente deve essere munito della relativa patente di guida (categoria A).

 

 

 

Se per caso il trasgressore è un minorenne, l’art. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che il minore non possa essere assoggettato a sanzioni amministrative per mancanza di imputabilità.

 

Pertanto la contestazione, o la successiva notifica, deve essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza, le quali devono essere considerate e chiaramente identificate nel verbale come effettivi trasgressori, così come previsto da Giurisprudenza consolidata e dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10.11.2005.

 

Segue verbale di contestazione in merito alla nuova targatura.

 

Buon Lavoro.

 

 

 

 

 

 




Rinnovo o primo rilascio della patente e caratteristiche della fotografia in formato fototessera: stampa in digitale, capelli, occhiali, posizione del viso. Quanto vecchia può essere?

  • Fonte www.laleggepertutti.it

 

Se devi richiedere o rinnovare la patente, tra i documenti che ti verranno richiesti dalla Motorizzazione c’è la classica fotografia in formato fototessera (sono necessarie due copie). Questa deve rispondere a specifici requisiti elencati, di recente, in una circolare del ministero dei trasporti [1]. In generale, le foto devono essere frontali, a colori e scattate entro sei mesi dall’impiego. Inoltre il volto non deve essere coperto da oggetti come occhiali particolarmente ingombranti e colorati (sono ammessi gli occhiali da vista sempre che non oscurino gran parte del viso), cappelli (sono ammessi quelli per motivi religiosi, sempre che lascino scoperta la fronte) e veli. Ma procediamo con ordine.

Rinnovo o primo rilascio della patente e caratteristiche della fotografia in formato fototessera

 

Indice

1 Come rinnovare la patente

2 Dopo quando scade la patente?

3 Quanto vecchia può essere la fotografia?

4 Posso scattare la foto con la mia fotocamera e poi stamparla?

5 Posso tenere gli occhiali nella foto?

6 Come devono essere i capelli?

7 La circolare ministeriale e qualche esempio fotografico

Come rinnovare la patente

 

 Quando è necessario rinnovare la patente di guida ?

La patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria di patente posseduta e dell’età del conducente.
Inoltre, solo le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, con durata non limitata, scadono al compleanno. Questa disposizione non si applica alle patenti C e D (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), alle CQC (Carta di qualificazione del conducente) e alle patenti A e B rinnovate con visita effettuata da una Commissione medica locale o da medici Asl specialisti nell’area della diabetologia e delle malattie del ricambio. L’allineamento tra le due date, scadenza patente e compleanno, avverrà progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno, alla scadenza consueta, il proprio documento di guida. Per i neopatentati, invece, sarà immediato appena otterranno l’abilitazione alla guida.

Dal 17 settembre 2012, infatti, in occasione della visita di conferma di validità della patente o del primo rilascio delle categorie di patente indicate prima, la prossima scadenza verrà fatta coincidere con il giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successivi al termine di validità ordinario previsto dal Codice della strada. In questo modo, solo al primo rilascio o rinnovo effettuati dal 17 settembre 2012, al documento verrà, di fatto, attribuita una validità superiore al periodo standard.
Ad esempio, una persona che compie gli anni il 15 dicembre, ha una patente B valida 10 anni ed effettua la visita di conferma di validità il 10 ottobre 2013, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2023: cioè per 10 anni, dalla data della visita, più i giorni fino al compleanno.

Invece, dai rinnovi successivi, che quindi dovranno essere effettuati entro la data del compleanno, il documento verrà confermato per il periodo di validità ordinario calcolato a partire dalla data della scadenza e non dalla data della visita medica. Per questo motivo, se la visita medica è effettuata dopo la scadenza, la durata di validità del documento sarà quella standard, ma risulterà ridotta dei giorni fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo.
Ad esempio, una persona che ha una patente con validità di 10 anni che scade il 15 dicembre 2023, ormai allineata al compleanno, avrà il documento rinnovato fino al 15 dicembre 2033, sia che effettui la visita medica prima del 15 dicembre, sia che la effettui dopo. 

Tabella riassuntiva della durata di validità delle patenti

  Categoria patente  Età
meno di
50 anni
più di
50 anni
più di
60 anni
più di
65 anni
più di
70 anni
più di
80 anni
Anni di validità della patente
AM, A1, A2, A, B1, B, BE 10 5 5 5 3 2
C1, C1E, C, CE 5 5 5 2(*) /
1 fino a 68 (**)
2(*) 2(*)
D1, D1E, D, DE (*****) 5 5 5(***) /
1 fino a 68 (****)
5(***) /
1 fino a 68 (****)
3(***) 2(***)
Patenti speciali (******)
AMS, A1S, A2S, AS, B1S, BS
5 5 5 5 3 2
Patenti speciali (******)
C1S e CS
5 5 5 2(*) 2(*) 2(*)
Patenti speciali (******)
D1S e DS
5 5 5(***) /
1 fino a 68 (****)
5(***) /
1 fino a 68 (****)
3(*) 2(*)

(*) Dopo i 65 anni la patente C o CE abilita a condurre veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 20 t. Il rinnovo deve essere effettuato ogni 2 anni con visita in Commissione medica locale. Per guidare, fino a 68 anni, veicoli superiori a 20 t occorre uno specifico attestato rilasciato da una Commissione medica locale (vedi nota successiva)
(**) Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli.
(***) Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE. Per guidare, fino a 68 anni, i veicoli abilitati dalle patenti D1, D1E, D, DE occorre uno specifico attestato rilasciato da una Commissione medica locale (vedi nota successiva)
(****) Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale; dopo i 68 anni non si possono più condurre questi veicoli.
(*****) Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/9/2004, che consente la guida dei veicoli abilitati, rispettivamente, dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE.
(******) Il rinnovo di una patente speciale deve essere effettuato sempre in Commissione medica locale.

7. Cosa devo fare per rinnovare la patente di guida ?
Occorre effettuare una visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada, con modalità e costi diversi a seconda della struttura medica e della categoria di patente da rinnovare.
Nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata in una Commissione medica locale:
– situazioni cliniche che possano far sorgere dei dubbi sulla idoneità alla guida
– patenti speciali
– patenti C o D, al superamento di alcuni limiti di età, come indicato nella tabella riassuntiva della durata di validità delle patenti della precedente risposta 6

Procedura di rinnovo
Al momento della visita, per quanto di competenza del Ministero, è necessario portare
– l’attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001 e €16,00 sul c/c 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
– una foto recente formato tessera
Il medico trasmette al Ministero in via telematica il certificato medico, la foto, la firma del patentato e gli estremi dei versamenti.
Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all’interessato: la ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente.
Successivamente il Ministero invia una nuova patente all’indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario.
Nel caso di mancato ricevimento della patente stessa entro 15 giorni dalla data della visita medica, il cittadino potrà contattare il numero verde 800979416, disponibile a qualsiasi ora e 7 giorni su 7, con risponditore automatico, che potrà fornire tutte le informazioni riguardanti la spedizione.
Per parlare con un operatore, invece, si potrà contattare il numero verde 800232323 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30.
Riferimenti normativi
Circolare n. 8326 del 9 aprile 2014
Nuova procedura di rinnovo di validità della patente di guida

N.B. Importi, bollettini e modalità di pagamento per Sicilia e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

 

 

Quanto vecchia può essere la fotografia?

La foto deve essere necessariamente recente. Ma cosa si intende con «recente»? Secondo il Ministero dei Trasporti [1], la foto non deve essere più vecchia di sei mesi. Si tratta di una regola valida per qualsiasi documento di riconoscimento e non solo per la patente. Quindi, se ti ritrovi nel cassetto due vecchie fototessere avanzate quando hai rinnovato un altro documento puoi utilizzarle solo se gli scatti sono stati eseguiti non al più tardi di sei mesi prima. Diversamente non possono essere impiegate né sulla patente, né sulla carta d’identità, né sul passaporto e dovrai procedere a procurarti nuove fototessere.

 

Posso scattare la foto con la mia fotocamera e poi stamparla?

Con l’avvento delle nuove tecnologie digitali è diventato facile produrre le fotografie in casa, anche quelle in formato fototessera. A tal fine, chi deve richiedere o rinnovare la patente non è tenuto a recarsi da un fotografo professionista, ma può provvedere da solo alla realizzazione dell’immagine da fornire alla Motorizzazione, scattandola con la propria fotocamera e poi stampandola a colori con un proprio dispositivo hardware. È però necessario che la foto risponda a determinate caratteristiche:

la dimensione deve essere: 40 millimetri di altezza x 35 millimetri di larghezza;

deve essere di buona qualità, chiara e nitida. La legge non prescrive uno standard minimo di pixel, il che significa che non bisogna necessariamente possedere una macchina fotografica di tipo professionale. L’importante è che l’immagine non risulti sfocata e che anche i tratti più particolari e nascosti del viso (si pensi a un neo) siano facilmente visibili;

il viso deve essere rivolto all’obiettivo della fotocamera in modo frontale, senza essere inclinato né lateralmente né verticalmente. Non sono ammesse pose artistiche (niente viso girato, profili, spalle alzate, ecc..);

l’espressione deve essere neutra (niente sorrisi o strane espressioni);

la bocca deve essere chiusa;

gli occhi del soggetto fotografato devono essere aperti. Il soggetto non deve essere ripreso troppo da lontano;

nella foto deve rientrare tutta la testa, senza alcun taglio: quindi è necessaria una inquadratura dalla sommità dei capelli fino alla sommità delle spalle, in modo che l’altezza della testa sia compresa orientativamente tra 28mm e 32mm. Il soggetto non deve essere fotografato troppo da lontano;

non ci devono essere né ombre né oggetti di sfondo, ma solo una superficie piana e bianca: quindi è necessario escludere sfondi come librerie o quadri, ma bisogna posizionare il soggetto dietro una parete bianca;

gli occhi non devono essere rossi per effetto del flash, né è ammesso il fotoritocco per evitare questo effetto;

non si possono utilizzare filtri che migliorino i colori o i dettagli della foto;

la stampa deve avvenire su carta di alta qualità e risoluzione, preferibilmente di tipo opaco. Non si può utilizzare carta lucida che crea problemi per via dei riflessi;

non è possibile consegnare foto tra loro diverse, sebbene nella medesima posa: è necessario procedere a ricavare più copie dallo stesso originale.

 

Posso tenere gli occhiali nella foto?

Si possono utilizzare solo gli occhiali da vista purché non siano particolarmente voluminosi e non coprano il volto. Secondo il Ministero, le montature degli occhiali da vista in cellulosa troppo evidenti e colorate non sono ammesse.

Come devono essere i capelli?

I capelli non possono essere posti davanti agli occhi e non possono coprire tutta la fronte.

La circolare ministeriale e qualche esempio fotografico

Circolare – 20/10/2016 – Prot. n. 23176 – Foto per patente

OGGETTO: Fotografie da apporre sulla patente di guida.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione generale per la motorizzazione

Divisione 5

Prot. n. 23176/8.3

Roma, 20 ottobre 2016

OGGETTO: Fotografie da apporre sulla patente di guida.

Come noto, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la patente di guida è un documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità. Ciò determina la necessità di porre ogni necessario strumento di controllo per accertare che la fotografia apposta sul documento di guida rappresenti effettivamente il volto del suo titolare.

In merito, occorre considerare, anzitutto, che l’art. 289 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 prevede espressamente che la fotografia da apporre sulla carta di identità deve ritrarre il soggetto titolare della carta stessa “senza cappello“. Questa disposizione è valida anche per tutti gli altri documenti di riconoscimento, tra cui, appunto, la patente di guida.

Con circolare n. 4 del 14 marzo 1995, il Ministero dell’interno ha chiarito – rispondendo a quesiti in merito alle foto da apporre sulle carte di identità di suore o soggetti che per motivi religiosi hanno il capo coperto da turbante – che “nei casi in cui la copertura del capo in vari modi: velo, turbante o altro, è imposta da motivi religiosi, la stessa non può essere equiparata all’uso del cappello, ricadendo così nel divieto posto dall’articolo 289 del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Invero la cennata disposizione regolamentare non parla di capo scoperto ma bensì fa riferimento al cappello cioè ad un accessorio dell’abbigliamento il cui uso è eventuale e che, per le sue caratteristiche, potrebbe alterare la fisionomia di chi viene ritratto.Diverso è invece il caso in esame ove il turbante ovvero il velo delle religiose, sono parte degli indumenti abitualmente portati e che concorrono nel loro insieme a identificare chi li porta.Ciò premesso si ritiene opportuno, anche alla luce di possibili richiami al precetto costituzionale della libertà di culto e di religione, che le richieste in argomento debbano trovare favorevole accoglimento presso le amministrazioni comunali, purché i tratti del viso siano ben visibili“.

Pertanto, alla luce delle disposizioni di cui sopra, occorre prestare la massima attenzione affinché sia accertata la corrispondenza tra la fotografia apposta sulla patente e la persona che ne risulti essere il titolare.

Al riguardo, le recenti innovazioni tecnologiche offrono strumenti che possono, con alto livello di affidabilità, permettere queste verifiche, a condizione che la fotografia apposta sulla patente risponda a determinati parametri.

Di seguito si ritiene utile, ai nostri fini, riportare alcune indicazioni necessarie a verificare che le foto, presentate da coloro che richiedono, a qualsiasi titolo, il rilascio della patente di guida, siano conformi alle regole suggerite dall’ICAO (ente deputato alla standardizzazione dei documenti di viaggio).

Formato della foto

La foto deve essere di tipo “Immagine Frontale“, così come definito dagli standard ICAO 9303 e ISO 19794-5.

Caratteristiche generali

– Nel caso si debbano presentare più foto per la stessa persona, queste devono essere uguali.

– La foto deve essere recente (non più di sei mesi).

– La dimensione della foto deve essere 40-45 mm di altezza per 32-35 mm di larghezza. La dimensione della foto tessera è definita dalla dimensione del riquadro del cartellino dove va affissa la foto per l’acquisizione automatica della stessa, da parte del software.

– La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata (Fig. 1).

– Stampata su carta di alta qualità e risoluzione; si consiglia carta di tipo opaco (Fig. 2). È un suggerimento per ottenere una qualità della foto tale da poterla elaborare con il software automatico senza particolari problemi di acquisizione.

Inquadratura e posizione

– Lo sfondo deve essere uniforme, di preferenza grigio chiaro crema o celeste, oppure bianco. In questo modo si ottimizzano i parametri di contrasto ottenendo quindi una qualità dell’immagine migliore e facile da elaborare dai sistemi automatici.

– La foto deve riportare solo il soggetto. Non sono ammessi altri oggetti e altri soggetti (Fig. 3).

– La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, in modo che l’altezza della testa sia il 60%-90% dell’altezza della foto. In questo modo si ottiene una foto ben centrata, che non risulta né troppo “vicina” né troppo lontana (Fig. 4).

– Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche (cioè, viso girato, spalle alzate, etc.). Inoltre il viso deve essere fronte alla macchina e lo sguardo deve essere rivolto verso l’obiettivo (Fig. 5). L’immagine viene richiesta di tipo “frontale” perché tale sarà la scansione eseguita dai sistemi automatici.

– La testa deve essere centrata verticalmente (Fig. 6).

– L’espressione deve essere neutra, ed il soggetto deve avere la bocca chiusa e gli occhi ben visibili ed aperti.

Messa a fuoco, colori, luminosità e contrasto

– Non ci devono essere ombre sul viso o sullo sfondo (Fig. 7). Eventuali ombre potrebbero alterare il confronto con l’immagine che sarà scansionata in modo automatico in fase di riconoscimento.

– La foto deve essere a fuoco e chiaramente distinguibile (Fig. 8).

– Non devono essere presenti effetti di sovraesposizione o sottoesposizione (Fig. 9). In tal modo si ottiene una qualità della foto tale da poterla elaborare con il software automatico senza particolari problemi di acquisizione.

– La profondità di campo deve essere tale da mostrare chiaramente sia la parte frontale del viso (dal capo della testa al mento) sia entrambi i lati del volto (da orecchio ad orecchio). Infatti sia la fronte che il mento, come entrambe le orecchie, sono importanti riferimenti utilizzati per il riconoscimento automatico.

– Gli occhi devono essere ben visibili. Non sono ammesse foto con occhi rossi (Fig. 10). Anche gli occhi sono dei riferimenti del viso importanti nella fase di riconoscimento automatico.

– La foto deve avere un contrasto e una luminosità appropriate in modo che siano ben definite le caratteristiche del viso. Ciò permette di avere una ottimale risoluzione dei lineamenti e delle parti del viso utilizzati come riferimento in fase di riconoscimento automatico.

– La foto deve essere a colori, e questi devono essere naturali. Non sono ammesse foto con colorazioni diverse da quelle reali (Fig. 11). Nel caso contrario potrebbe risultare alterata la risposta del sistema automatico in fase di riconoscimento.

– Lo sfondo deve essere uniformemente illuminato.

Ornamenti, occhiali e coperture

– Non sono ammessi copricapo a meno di motivi religiosi. Se per motivi religiosi si ha l’obbligo di portare copricapo, bisogna comunque mostrare chiaramente il viso (Fig. 12a e Fig. 12b).

– Eventuali copricapi o veli possono coprire il viso del soggetto non permettendo così la possibilità di poter riconoscere il soggetto stesso.

– Gli occhi non devono essere coperti da capelli (Fig. 13).

– Non sono ammessi occhiali con lenti colorate. Le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili (Fig. 14). Bisogna sempre fare in modo che gli occhi risultino ben visibili sia per un riconoscimento visivo, sia perché gli occhi sono parametri di riferimento importanti in fase di riconoscimento automatico.

– La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi (Fig. 15).

La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata (Fig. 1)Danneggiata/macchiata

Figura 1

Va stampata su carta di alta qualità e risoluzione; si consiglia carta di tipo opaca (Fig. 2).
Figura 2

Desaturata                Scarsa risoluzione

La foto deve riportare solo il soggetto, non devono essere visibili altri oggetti e altri soggetti (Fig. 3)
Figura 3

Un altro soggetto visibile / Oggetto in campo (es. giocattolo)

La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, in modo che l’altezza della testa sia compresa tra 28 mm e 32 mm (vedi figura sotto). In questo modo si ottiene una foto ben centrata, che non risulta né troppo “vicina” né troppo lontana (Fig. 4)
Figura 4

Inquadratura troppo ravvicinata / Inquadratura troppo lontana

Il viso non deve essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche (niente viso girato, profili, spalle alzate, etc.); l’inquadratura deve essere frontale, lo sguardo rivolto verso l’obiettivo (Fig. 5)
Figura 5

Posizione angolata da ritratto in studio / Posizione inclinata del capo

La testa deve essere centrata verticalmente (Fig. 6)
Figura 6Testa non centrata

 

Non ci devono essere ombre né sul viso né sullo sfondo (Fig. 7) che deve essere uniformemente illuminato
Figura 7Ombra sullo sfondo / Ombra sul viso

 

La foto deve essere ben a fuoco, il contrasto tale da rendere i lineamenti chiaramente distinguibili (Fig. 8)
Figura 8Fuori fuocoSottoesposta / Sovraesposta

Figura 9

 

Gli occhi devono essere ben visibili, non sono ammesse foto con effetto occhi rossi o chiusi (Fig. 10)
Figura 10

Effetto occhi rossi

I colori devono essere naturali, non sono ammesse foto con colorazioni diverse da quelle reali (Fig. 11)
Figura 11

Colori falsati

Non sono ammessi copricapi di alcun genere a parte quelli portati per motivi religiosi; anche in tal caso comunque è necessario mostrare chiaramente il viso (Fig. 12)
Figura 12aCappello                    Berretto

Volto o parte del volto coperta

 

Gli occhi o altre parti del viso non devono essere coperti da capelli (Fig. 13)
Figura 13

 

Non sono ammessi occhiali con lenti colorate, le lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili (Fig. 14)
Figura 14

La montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi (Fig. 15)
Figura 15Montatura pesante / Montatura leggera ma che copre occhiSul sito www.ilportaledellautomobilista.it sarà attivata procedura che consentirà, ai soggetti, pubblici e privati che acquisiscono le fotografie necessarie per il conseguimento e la conferma di validità delle patenti di guida (autoscuole, studi di consulenza automobilistica, sanitari ex art. 119 c.d.s.), di verificare preventivamente off line la compatibilità delle immagini ai criteri ICAO.Il sistema associa, ad ogni singola immagine, un codice a barre univoco. L’immagine può essere acquisita sia tramite scanner, sia tramite apparecchio videofotografico (ad esempio cabina fotografica attrezzata per la procedura in parola). In quest’ultimo caso il titolare deve esprimere il suo espresso consenso per l’invio dell’immagine al CED.IL DIRETTORE GENERALEnote 

[1] Min. Trasporti, circolare n. 23176 del 20.10.2016.

Dott. Arch. Maurizio Vitelli

L’associazione dell’immagine alla patente avverrà con procedura che sarà illustrata, con apposito manuale, dal CED stesso.

Peraltro, si informa che il Centro elaborazione dati di questa Direzione Generale ha approntato un sistema per acquisire, tramite server, le fotografie scattate ai soggetti che richiedono il rilascio, a qualsiasi titolo, della patente di guida.

Tanto premesso, si porta a conoscenza degli Uffici in indirizzo che la scrivente Direzione, tramite specifico software caricato nel sistema informatico, verificherà automaticamente, una volta acquisita una fotografia da apporre sulla patente di guida, se questa è conforme ai criteri ICAO. Nel caso in cui non dovesse rispondere ai predetti criteri, l’interessato dovrà produrre una nuova fotografia.

 




CATENE DA NEVE E PNEUMATICI INVERNALI Tutto quello che c’è da sapere

dubbi o incertezze normative concernenti le ordinanze che impongono l’uso di catene da neve o pneumatici invernali. fonte ASAPS

(ASAPS) Anche quest’anno è arrivato il periodo invernale e per i conducenti si ripropongono alcuni dubbi o incertezze normative concernenti le ordinanze che impongono l’uso di catene da neve o pneumatici invernali.
In proposito, allo scopo di impartire istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli Uffici territoriali di Governo ed ai Sindaci dei comuni finalizzate a regolamentare – in via generale – le modalità di attuazione di tali provvedimenti, è recentemente intervenuto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve” Prot. RU1580 del 16.01.2013.

Cercheremo, pertanto, di fare un po’ di chiarezza, sperando di essere in qualche modo utili

 

ORDINANZE E PRESCRIZIONI

 

Va preliminarmente osservato che con la Legge 29 luglio 2010, n.120 è stato modificato l’articolo 6, comma 4, lettera e) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 “Nuovo codice della strada”, il quale – nell’attuale formulazione – prevede che l’ente proprietario della strada, con ordinanza, possa “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Questa previsione può definirsi innovativa poiché tale obbligo può venire imposto per un determinato arco temporale a prescindere dalla reale situazione meteorologica in atto: infatti, per renderla nota, è stato introdotto un nuovo segnale sperimentale, reso poi definitivo dalla Direttiva citata che viene di seguito riportato, con la precisazione che il colore dello sfondo della parte prescrittiva è quello proprio della viabilità su cui viene collocato (verde/autostrada – blu/strada extraurbana – bianco/strada urbana).

 

 

Tale innovativa prescrizione, legata ad un arco temporale fisso indipendentemente dalla reale situazione atmosferica, che viene osservata sia avendo gli pneumatici invernali montati sia le catene a bordo, differisce pertanto da quella – ancora possibile – che può essere disposta con apposita Ordinanza e resa nota unicamente dal cartello “Catene per neve obbligatorie” previsto dal Regolamento di attuazione del Codice della strada,

 

con la quale viene imposto l’obbligo di circolare, a partire dal punto di installazione del segnale, con catene da neve o pneumatici invernali: tuttavia, essendo questo cartello collocato in via permanente e senza ulteriori prescrizioni che ne chiariscano la vigenza, tale prescrizione deve ritenersi valida esclusivamente a precipitazione nevosa in atto o con fondo stradale innevato o ghiacciato (in qualunque periodo dell’anno).

 

 

 

CONTROLLI E PROVVEDIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

 

 

In occasione dei controlli lungo le strade interessate dalle predette ordinanze, gli organi di polizia stradale possono verificare il rispetto dei relativi obblighi imposti e, in caso di mancanza od inefficienza dei dispositivi prescritti (pneumatici invernali o catene), procedere all’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 85 a Euro 338, prevista – rispettivamente – dall’art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato, ovvero dall’art. 7, comma 13 del C.d.S se in centro abitato. In proposito, non va inoltre dimenticato che restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale previsti dall’art. 192, comma 3 del C.d.S., cioè di ordinare ai conducenti dei veicoli che, non muniti di mezzi antisdrucciolevoli, possono determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada, di non proseguire la marcia fino a quando non se ne siano dotati ovvero, se si trovano sulle autostrade o strade extraurbane principali di abbandonare l’autostrada (art. 175, comma 2, lett. h) e comma 17 del C.d.s.).

 

LE CATENE DA NEVE

 

 

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo (il fatto che venga citato prima il costruttore del veicolo e – successivamente – quello del dispositivo non è casuale in quanto, su alcuni autoveicoli, non è previsto né possibile il montaggio di catene).
Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, si precisa che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori: quindi per i veicoli a trazione anteriore o posteriore sarà sufficiente montare le catene solo su un unico asse, mentre nel caso di veicoli a trazione integrale le catene andranno montate su entrambi gli assi.

 

 

PNEUMATICI INVERNALI

 

Questo tipo di pneumatici è identificato dalla marcatura M+S (ovvero “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”), che significa mud & snow (ovvero fango e neve) ed è posta sul fianco dello pneumatico stesso, tenendo presente che solo questa tipologia può essere considerata equivalente alle catene da neve omologate e, quindi, in grado di rispettare gli obblighi di legge.

Come si vede dalle immagini sopra riportate, spesso – oltre alla marcatura legale indicata – sono presenti anche altri simboli aggiuntivi che ricordano il periodo invernale (quali ad esempio una montagna stilizzata, fiocchi di neve, ecc.): essi in Italia non sono obbligatori per legge e sono quindi da intendersi come una ulteriore indicazione da parte del costruttore circa le caratteristiche prestazionali del prodotto in caso di fondo innevato.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione (le gomme omologate sono marchiate in rilievo su uno dei due fianchi con la lettera “E” maiuscola in un cerchio, o in alternativa con la lettera “e” minuscola in un rettangolo, seguita dal numero identificativo del paese comunitario che rilascia l’omologazione e da un altro numero di serie: la mancanza di queste sigle sta pertanto a significare che quegli pneumatici non possiedono l’omologazione europea).
 

VEICOLI A QUATTRO RUOTE MOTRICI

 

La normativa non prevede alcuna deroga per i veicoli a quattro ruote motrici i quali, pertanto, devono essere anch’essi equipaggiati con catene o pneumatici invernali laddove prescritti.

 

GLI PNEUMATICI CHIODATI

 

 

Questa tipologia di pneumatici è disciplinata dalla Circolare del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile n° 58/71 del 22.10.1971, la quale prevede quanto segue:

Caratteristiche degli pneumatici con chiodi:
– sporgenza dei chiodi dalla superficie dello pneumatico non superiore a 1,5 mm;
– numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160, a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici.

La circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:
– limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
– applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
– montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
– divieto dell’uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.;
– uso degli pneumatici chiodati limitatamente alla marcia su ghiaccio nel periodo 15 novembre-15 marzo.

 

PNEUMATICI INVERNALI: SU DUE O QUATTRO RUOTE ?

 

 

La Direttiva in argomento, mentre precisa che i mezzi antisdrucciolevoli (catene) devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori, nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

 

VEICOLI A DUE RUOTE

 

 

Anche per questo aspetto la Direttiva ministeriale fa definitiva chiarezza, laddove prescrive il testo base dell’ordinanza che gli enti proprietari devono adottare per imporre gli pneumatici invernali o le catene al seguito in un determinato periodo dell’anno, escludendo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, ma precisando al contempo che, nel periodo di vigenza dell’obbligo, essi possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. (ASAPS)

 

 

Testo aggiornato con le ultime disposizioni che regolano la materia. (ASAPS)

 

>Sta per arrivare l’obbligo sull’uso delle gomme invernali o le catene al seguito
Sintesi delle regole

 

>Gomme invernali le norme stradali per non incorrere in sanzioni
Tutte le spiegazioni
(Con le considerazioni conclusive dell’ASAPS)
di Girolamo Simonato*

>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve
(Importante direttiva su tutte le regole per l’uso delle gomme da neve e le catene)
(Prot. RU 1580, 16 gennaio 2013)

 

>Ministero dell’Interno
Catene in tessuto AutoSock – Esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Terza Ter, N. 06482/2013 REG. PROV. COLL. N. 08446/2012 REG.RIC.
(Prot.300/A/8321/13/105/1/2, 5 novembre 2013)

 

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