ABRUZZO. La polizia locale non può essere guidata da un ‘non vigile’. articolo di Alessandra Lotti
Eppure in Abruzzo sono ancora troppi i comandanti che non sono agenti di polizia sebbene la legge lo prescriva chiaramente.
La Regione Abruzzo dieci giorni fa ha strigliato sindaci e presidenti di Provincia ricordando che si devono attenere alla legge regionale 42 del 2013 che dice espressamente che alla guida della polizia locale ci deve essere un vigile.
Il 12 marzo scorso, infatti, il dirigente Giuseppe di Fabrizio, ha scritto a tutti i sindaci della Regione, ai presidenti delle quattro Province e pure ai comandanti responsabili della polizia locale.
Il messaggio è stato fermo e chiaro: «ancora una volta l’Ufficio delle politiche per la sicurezza della polizia locale ha constatato ripetute violazioni da parte delle Amministrazioni comunali o provinciali».
Già nel 2015 l’allora dirigente Ernesto Grippo aveva firmato una nota di richiamo al rispetto della normativa ma pare che sia servito a ben poco. Già perchè «in più casi» l’incarico del comandante di Polizia locale continua a stare in mano a personale che si occupa di altro.
Tra le violazioni accertate ci sono quelle dei comuni di Vasto, Ortona, L’Aquila e Montesilvano. In quest’ultimo caso, addirittura, il comandante dei vigili urbani è il segretario generale Alfredo Luviner.
Dunque non per tutti i sindaci il messaggio (o meglio, la legge) sembra chiaro: per guidare il corpo non c’è bisogno di un qualsiasi dipendente pubblico ma tassativamente un appartenente alla polizia locale o anche altre forze di polizia che abbiano però già espletato funzioni di comandante per un periodo di almeno 5 anni.
Il dirigente nella sua lettera di richiamo agli amministratori pubblici ricorda pure che al comandante della polizia locale non possono essere «in alcun caso» conferiti incarichi che comportino il diventare contemporaneamente controllore o controllato.
Questo vuol dire, per esempio, che un comandante non può essere anche il responsabile del Suap (Sportello Unico per le attività produttive) o dell’ufficio urbanistica edilizia, dei servizi sociali o dei servizi anagrafici.
Non sono incompatibile, invece, gli incarichi di responsabile delle risorse umane dell’ente della Ragioneria Generale o dell’ufficio tributi o, ancora, dei servizi culturali.
Nel richiamo si ricorda che oltre a possibili ipotesi di danno erariale potrebbero anche configurarsi quelle penali di abuso d’ufficio «laddove l’illecita attribuzione dell’incarico procuri un ingiusto vantaggio patrimoniale a soggetti non legittimati e arrechi ad altri, anche all’ente, un danno ingiusto».
Questa nuova strigliata basterà per mettersi in regola?
Alessandra Lotti