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ARMI – VERBALE-RITIRO CAUTELARE DELLE ARMI E MODULISTICA – MAGGIO 2020
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ARMI – VERBALE-RITIRO CAUTELARE DELLE ARMI E MODULISTICA – MAGGIO 2020
Il D.Lgs. 10.4.2018 nr.36 (Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilita’ per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103) (GU n.95 del 24-4-2018) Vigente al: 9-5-2018, introduce nuovi reati la cui procedibilità è a querela di parte.
Pertanto, dal 09 maggio 2018 i reati sotto elencati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente “per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo”, non saranno piu’ procedibili d’ufficio.
In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione del delitto di violenza privata (art.610 c.p.), nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal C.P.( in pratica sono quelli che aggrediscono gli averi della vittima, ad es. nelle ipotesi di furto, di rapina o di appropriazione indebita).
Giova precisare che tra i reati in questione, tra cui il reato di minaccia (art. 612 c.p.) rimarrà la procedibilità d’ufficio solo ove questa sia grave, fatta in uno dei modi indicati nell’art. 339 c.p.(circostanze aggravanti) che evidenzia una serie di aggravanti (ad esempio minaccia commessa con armi, da persona travisata o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte).
Rientra nella querela della persona offesa anche il reato di violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale (art.615 comma 2 C.P.) se l’abuso consiste nell’introdursi nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge (artt. 352,247,250,251 c.p.p.).
Altri reati del codice penale, procedibili a querela, sono:
Art. 617-ter
primo comma |
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche; |
Art. 617-sexies
primo comma |
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; |
Art. 619 | Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni; |
Art. 620 | Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. |
E’ doveroso dire che i reati di truffa (art. 640 c.p.) e di frode informatica (art. 640-ter c.p.) saranno procedibili d’ufficio solo ove sia cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, primo comma, numero 7, c.p.) e nel caso della frode informatica, anche per aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età (art. 61, primo comma, numero 5, c.p.).
Il Decreto Legislativo,dice , che per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorrerà da tale data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.
Se e’ pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facolta’ di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e’ stata informata
Infine, Il Decreto legislativo 36/2018, all’art.10, ha abrogato l’art.646 terzo comma c.p. (appropriazione indebita), laddove prevedeva la procedibilità d’ufficio (l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità).
Cav. Mario RICCA
Non punibile l`automobilista che viene beccato con un coltello di ben 18 centimetri nel portaoggetti del veicolo. Per i giudici l`episodio non è grave, anche perché il comportamento non è abituale.
(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 6974/18; depositata il 13 febbraio)
Per i giudici l’episodio è ritenuto non grave dato il comportamento non abituale di modesta entità tenuto da soggetto incensurato, per cui va applicata la non punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.
L’indagato era stato condannato dal Tribunale di Asti per il reato di cui all’art. 4 della legge 110/1975, poiché durante un controllo delle Forze di Polizia era stato rinvenuto nel vano porto oggetti di un veicolo di proprietà del cognato che gli aveva momentaneamente prestato.
Credo che le sentenze vanno comunque rispettate, però, adesso gli Ermellini hanno aperto un precedente che sicuramente tutti gli incensurati andranno con i coltelli in auto, invocando la sentenza di cui sopra.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3087, del 12 luglio 2016 , in tema di detenzione e custodia di un’arma da fuoco, cav. Mario Ricca 11.09.2016
La detenzione di animali in stato di sovraffollamento, in relazione alle dimensioni del ricovero utilizzato, e in condizioni igieniche disastrose, tali incidere sulla sensibilità degli animali, producendo loro gravi sofferenze, è penalmente rilevante. Cav. Mario Ricca 11.09.2016
PORTO DELL’ARMA FUORI TERRITORIO DA PARTE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE Il problema del porto dell’arma in dotazione da parte del personale di Polizia Locale potrebbe sembrare di facile inquadramento da un punto di vista giuridico se si prende in considerazione solamente l’art. 5 comma 5 della legge 65/86 (legge quadro sulla Polizia locale) che testualmente afferma che “ Gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti anche fuori dal servizio, purchè nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei casi di cui all’art. 4.” Da una lettura attenta e univoca dell’articolo precedente sembrerebbe che non vi possano essere deroghe al porto dell’arma, (tranne il caso del trasporto da e per la propria abitazione, se il luogo di residenza è esterno al territorio ove si presta servizio) al di fuori del territorio dell’ente di appartenenza. Tale visione, fin troppo semplicistica, va invece guardata in un quadro normativo molto più ampio e in concorso con varie altre disposizioni legislative Dr. Angelo Di Perna
PROTOCOLLO DI INDAGINE PER I REATI DI VIOLENZA SESSUALE O CONTRO MINORI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI INSERZIONE del Comandante della Polizia Municipale – Locale di Trani Col. dr. Antonio Modugno
Legge 24/07/2008, n°125 – modifiche al codice di procedura penale – conversione con modifiche del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 L’articolo 2 del decreto legge n. 92 del 2008, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 125 del 2008, ha apportato molte modifiche alla normativa di interesse per la Polizia Municipale. Dopo aver diffuso la circolare 14/08 relativamente alla modifiche apportate al codice penale, si propone un breve commento per quel che concerne le novità che riguardano il codice di procedura penale, con riguardo agli aspetti di maggior rilievo. Mediante un significativo intervento sull’articolo 51 del codice di procedura penale, sono state apportate modifiche in relazione alla competenza degli uffici giudiziari, in conseguenza della legge n. 48 del 18 marzo 2008, con la quale è stata ratificata la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica di Budapest del 23 novembre 2001.
Il pacchetto sulla sicurezza è passato, e ora diventa legge. Palazzo Madama ha infatti approvato con 161 voti a favore, 120 contrari e otto astenuti la conversione definitiva in legge del decreto sulla sicurezza. Sono state accolte le modifiche apportare dalla Camera il 16 luglio sulla contestata norma blocca processi, che non è più nel testo. La terza lettura del provvedimento al Senato ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza, Pdl e Lega Nord, e ha incassato il voto contrario del Pd e dell’ Idv e l’astensione dell’Udc.
Il Ministero dell’Interno rilancia la campagna di aggressione ai comportamenti di guida pericolosi; Il legislatore afferma: obiettivo 1 sicurezza stradale; il giudice frantuma le speranze!