di Lucia Lamonica
La questione è da sempre dibattuta in materia: l’anticipo economico al fornitore è un obbligo o una facoltà? Il fornitore deve richiederla o l’anticipo si eroga in modo automatico?
Vediamo prima di tutto cosa dice la norma:
art. 35 comma 18 D.lgs 50/2016
al valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020
(come modificato dall’art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021)
per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 la misura dell’anticipazione «può» (non «deve») essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie).
Abbiamo quindi dei precetti ben chiari:
- L’anticipazione del prezzo è un diritto soggettivo dell’operatore economico
- Non è una facoltà della stazione appaltante, se darlo o meno
- Non deve essere necessariamente richiesta dall’aggiudicatario
- L’appaltatore per riceverla deve presentare una garanzia connessa all’anticipazione
- La stazione appaltante “può”, a sua discrezione, elevare l’anticipazione al 30%
- Si applica sia ai contratti sotto soglia che ai contratti sovra soglia
- L’anticipazione erogata sarà trattata a scomputo sulle successive liquidazioni
- Vige l’obbligo del DURC regolare prima di erogare l’anticipazione
- Vige l’obbligo della verifica fiscale (sul Mepa) nel caso l’anticipazione superi l’importo di € 5.000,00 IVA esclusa
Dello stesso parere è anche il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile del 24 giugno 2021 reso pubblico in questi giorni. Nel parere menzionato i tecnici del Ministero riportano in toto le osservazioni ed i precetti riportati in precedenza. In sintesi il Mims sancisce un concetto molto diretto: “si tratta di un pagamento dovuto” e non è richiesta la formalizzazione della richiesta da parte dell’operatore economico. L’importo dell’anticipazione può essere tranquillamente pagato perché si suppone che le somme siano disponibili in quanto per l’aggiudicazione è obbligatorio l’impegno di spesa.
Più chiaro di così.