Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti nuove risoluzioni:
La risoluzione n. 111455 del 21 marzo 2018 reca chiarimenti in merito alla possibilità o meno di avviare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande organizzata in un locale, con certificato di agibilità ed idonea destinazione d’uso, da adibire interamente a laboratorio cucina, con somministrazione dei pasti da effettuarsi esclusivamente in area esterna (giardino) contigua al medesimo locale, che sarà attrezzata con tavoli e sedie.
In particolare, ai fini di una corretta interpretazione dell’articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287, si chiede se sia possibile avviare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande così organizzata e, qualora fosse considerato possibile, se la notifica sanitaria debba riferirsi esclusivamente al locale di produzione-preparazione dei cibi o anche alla parte esterna attrezzata con tavoli e sedie.
Sulla base della normativa di riferimento (artt. 1, 3, comma 7 e 5, comma 6, L. n. 287/1991 e art. 64, comma 5, D.Lgs. n. 59/2010), secondo il Ministero consegue che l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande non può prescindere dall’ utilizzo di una unità immobiliare o parte della medesima, avente peraltro la destinazione d’uso prescritta per detta tipologia di attività. Pertanto, l’utilizzo di una superficie esterna, all’uopo attrezzata, deve intendersi come aggiuntiva e non come alternativa paritaria al locale adibito interamente a cucina.
Per quanto riguarda la necessità della notifica sanitaria anche per la superficie esterna, il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di trasmettere la presente nota e il quesito al Ministero della Salute e all’Ufficio Semplificazione della Presidenza del Consiglio dei Ministeri per la richiesta di un parere di competenza.
La risoluzione n. 115448 del 21 marzo 2018, in riferimento al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come modificato dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50), il cui articolo 4-bis prevede, al comma 2, la facoltà del comune di regolamentare l’apertura di nuovi punti vendita sulla base delle disposizioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano vigenti in materia e dei criteri e dei parametri qualitativi che saranno stabiliti in sede di Conferenza Unificata, risponde al quesito in merito alla possibilità, nelle more, di consentire l’apertura di un nuovo punto vendita della stampa quotidiana e periodica, sia di tipo esclusivo che non esclusivo.
Ferma restando l’applicabilità dell’istituto della SCIA, ai sensi del comma 1 del citato articolo 4-bis – scrive il Ministero – “la circostanza che allo stato non sia stata ancora adottata l’Intesa prevista dal comma 3 del medesimo articolo, non può comportare conseguenze non giustificabili quali l’impossibilità dell’avvio dell’attività di impresa nel settore di riferimento.”
La risoluzione n. 116329 del 21 marzo 2018 reca chiarimenti in merito agli interventi di proroga intervenuti con i commi 1180 e 1181 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, nello specifico, se quanto disposto possa essere applicabile ai produttori agricoli titolari di concessione di posteggio per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche.
Il Ministero ricorda che, già con parere n. 282683 del 7 settembre 2016, aveva avuto modo di precisare che quanto previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dalla Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, poteva essere considerato applicabile anche ai produttori agricoli che operano sulle aree pubbliche con posteggio dato in concessione.
Nel caso i produttori agricoli intendano operare tramite posteggi su area pubblica, i medesimi devono essere selezionati con le procedure applicabili ai commercianti che intendono svolgere l’attività di vendita con la medesima modalità.
Dunque, anche ai produttori agricoli operanti su area pubblica con posteggio dato in concessione non possono che applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 1180 e 1181 della richiamata legge n. 205 del 2017.
La risoluzione n. 120995 del 26 marzo 2018 diffonde il contenuto della nota n. 4040 del 21 marzo 2018 del Ministero dell’Interno, il quale, sulla base di un parere del Consiglio di Stato, fornisce chiarimenti in merito all’obbligatorietà, in capo agli operatori del commercio di cose antiche o usate, della tenuta di un registro delle operazioni poste in essere giornalmente, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 126 del T.U.L.P.S., ad opera dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, che condizionava l’esercizio del commercio di cose antiche o usate ad una dichiarazione preventiva all’autorità di pubblica sicurezza.
A seguito dell’abrogazione dell’articolo 126 del T.U.L.P.S., si è posta, infatti, la questione se dovesse considerarsi implicitamente abrogato anche il successivo articolo 128 nella parte in cui, rinviando al citato articolo 126, prescrive l’obbligo di tenuta del registro in parola.
Secondo il Consiglio di Stato l’intervento demolitorio sull’articolo 126 del T.U.L.P.S. deve considerarsi circoscritto unicamente a tale articolo, senza riverbero alcuno sul successivo articolo 128. Pertanto l’articolo 128 non è stato abrogato nemmeno in modo implicito, in quanto la disposizione ivi dettata fa riferimento anche a specifiche categorie di soggetti (fabbricanti, commercianti, esercenti), diversi dai commercianti di cui all’articolo 126.
Pertanto, coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, sono comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato articolo 128 del T.U.L.P.S..
La risoluzione n. 135206 dell’ 11 aprile 2018, stante gli interventi di proroga delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2020 intervenuti con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), reca alcuni chiarimenti in merito alle procedure di selezione pubblica per l’assegnazione di posteggi vacanti in mercati di nuova istituzione, posteggi da riassegnare a seguito di restituzione del titolo da parte degli operatori e posteggi ubicati nei mercati per i quali l’ente locale abbia previsto la riorganizzazione con riduzione dei medesimi, nonché sulla valutazione dell’attività esercitata in posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione.
In particolare, il quesito sottoposto al Ministero riguarda la possibilità, per il 2018, di procedere alla pubblicazione dei bandi di selezione per la concessione di posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e se le nuove concessioni assegnate avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021, visti gli interventi di proroga delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2020, intervenuti con la legge di bilancio 2018.
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