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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con decreto direttoriale n. 47885/RU del 16 marzo 2018 – pubblicato sul proprio sito istituzionale il 23 marzo 2018 – ha fissato modalità e requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento da parte degli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall’articolo 1, comma 75, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).
Tale disposizione ha previsto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Area Monopoli, emanasse un apposito decreto direttoriale con il quale fossero stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, «le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, …. ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio;
b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento….».
Nelle more dell’adozione di tale decreto, agli esercizi di cui sopra sarà consentita la prosecuzione dell’attività.
Per gli esercizi di vicinato, di cui all’articolo 4, del D.Lgs. n. 114/1998, le farmacie e le parafarmacie, che già effettuano la vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale decreto (e quindi entro il 23 aprile 2018) – dovranno inoltrare all’Ufficio dei monopoli competente per territorio, un’istanza di rilascio dell’autorizzazione prevista dal citato art. 62-quater, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 504/1995 (art. 1, comma 1).
Per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, che intendono iniziare l’esercizio dell’attività di vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, l’istanza dovrà essere presentata prima di iniziare l’attività medesima (art. 1, comma 2).
Per l’istanza dovrà essere utilizzato il modello allegato al presente decreto direttoriale (art. 1, comma 2).
L’Autorizzazione dovrà essere rilasciata dall’Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della istanza, previa verifica della conformità dell’istanza a quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto. L’autorizzazione ha validità biennale (art. 2, commi 1, 2 e 3).
L’autorizzazione “non abilita alla preparazione o confezionamento dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina” (art. 2, comma 5).
Gli Uffici dei monopoli dovranno istituire un registro degli esercizi autorizzati, distintamente per esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie (art. 2, comma 6).
Gli esercizi commerciali diversi dagli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che, alla data a decorrere dalla quale si applica il presente decreto (23 marzo 2018), sono in possesso di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, “hanno facoltà di cedere i prodotti medesimi ai soggetti fornitori e ai soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sopraindicata data” (e quindi entro il 23 aprile 2018) (art. 3, comma 3).
Gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie autorizzati ai sensi del presente decreto sono obbligati a fornirsi di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusivamente presso i soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 (il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia), i quali sono obbligati ad evadere l’ordine di fornitura di prodotti dai medesimi commercializzati previa richiesta all’Agenzia di registrazione e assegnazione del codice identificativo univoco dei prodotti ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto (art. 4, comma 1)..
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