CICLOMOTORE – CIRCOLAZIONE CON VECCHIA TARGATURA – APRILE 2018
Nonostante che da molti anni vi sia stata l’entrata in vigore della Legge 29 luglio 2010 nr. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) ( G.U. Serie Generale nr.175 del 29.7.2010 – Supp.Ord. nr.171) la quale stabiliva che decorsi i 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge e cioè dal 14.02.2012, i ciclomotori (cs. cinquantini,motorini) avevano l’obbligo di nuova targatura e certificazione di circolazione, si continua ad assistere al fatto che alcuni conducenti di tali veicoli, continuano a circolare come se niente fosse, senza aver provveduto all’incombenza di cui sopra.
Va ricordato che dal giorno 14.02.2012, chi viene sorpreso a circolare con il ciclomotore non in regola con la targatura nuova e certificazione di circolazione in conformita’ alle disposizioni di cui al comma 2 della legge 29.7.2010 nr.120 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559” con pagamento entro 60 giorni di €. 519,67.
Giova, ancora ricordare che:
Trattandosi di norma non contenuta nel CdS, il pagamento della violazione è disciplinato dall’art. 16, Legge n. 689/81 ed il versamento deve avvenire tramite mod. F23 e può essere effettuato:
Mediante versamento diretto al Concessionario per la riscossione tributi Agenzia dell’Entrate competente per territorio ( ex Equitalia);
Mediante delega ad una banca od ufficio postale sita nell’ambito territoriale del medesimo concessionario;
compilando apposito modulo F23 con i seguenti dati:
Ufficio/Ente= per i Carabinieri 9°2, per la Guardia di Finanza 9C7, per la Polizia Municipale 9°0
Codice Territoriale (Codice catastale del paese ove è il Comando)
Causale= PA
Codice Tributo = 741T – descrizione: Sanzione Amministrativa
I proventi vanno allo Stato;
In caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni, l’organo accertatore dovrà inviare rapporto all’autorità competente che è il Prefetto del luogo della commessa violazione al fine dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione prevista dall’art. 17 della Legge 689/81.
Ambito di Applicazione |
Le disposizioni si applicano a tutti i ciclomotori,ovvero, ai seguenti :
Ciclomotori a due ruote (Categoria L1) aventi :
una velocità massima di costruzione non superiore a 45 Km/h cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cmc se a combustione interna motore la cui potenza nominale continua max è inferiore o uguale a 4 kW se elettrico |
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Ciclomotori a tre ruote (Categoria L2) aventi :
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Ciclomotori a quattro ruote (quadricicli leggeri – Cat. L6) aventi :
una velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 45 Km/h massa a vuoto inferiore o pari a 350 Kg, escluse le batterie per i veicoli elettrici cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cmc per i motori ad accensione comandata potenza max netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna potenza nominale continua inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici |
PRONTUARIO |
Legge 120/2010 | ||||
IPOTESI DI INFRAZIONE |
SANZIONI
PREVISTE |
PAGAMENTO
ENTRO 60 GIORNI |
SANZIONI ACCESSORIE | |
ART. 14 – Commi 2 e 3 – Legge 120/2010
Conducente del ciclomotore munito di contrassegno identificativo……. Circolava ancora con la vecchia documentazione, non costituita da certificato di circolazione e targa come previsto dall’art.97 comma1 CdS. |
Sanzione amm.va
da € 389,00 a € 1.559,00 |
€ 519,67 |
Nessuna
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Giova riferire che per condurre i ciclomotori a partire dal 19 gennaio 2013 bisogna essere in possesso di una patente di categoria AM, con età minima di anni 14.
Ai sensi dell’art.193 CdS, devono anche essere assicurati, ai fini della circolazione.
Non si può in nessun modo modificare le parti tecniche costruttive dei ciclomotori.
Il CdS ribadisce che i ciclomotori, qualora superano il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, dell’art.52 CdS, sono considerati motoveicoli (art. 52/4 CdS) a tutti gli effetti e pertanto devono essere assicurati come tali e che il conducente deve essere munito della relativa patente di guida (categoria A).
Se per caso il trasgressore è un minorenne, l’art. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che il minore non possa essere assoggettato a sanzioni amministrative per mancanza di imputabilità.
Pertanto la contestazione, o la successiva notifica, deve essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza, le quali devono essere considerate e chiaramente identificate nel verbale come effettivi trasgressori, così come previsto da Giurisprudenza consolidata e dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10.11.2005.
Segue verbale di contestazione in merito alla nuova targatura.
Buon Lavoro.